Non sono poche, purtroppo, le segnalazione che abbiamo ricevuto fino poco tempo fa di insegnanti di sostegno che lamentavano il fatto di essere stati chiamati da dirigente scolastico a coprire delle supplenze brevi per sostituire i colleghi assenti su posto comune. Tutto ciò rientra fra le pratiche che non si possono fare, come accennato in un precedente articolo.
Generalmente, andando a riprendere le segnalazioni dei nostri lettori, le situazioni più frequenti sono di due tipologie:
– docenti di sostegno, in presenza del proprio alunno da seguire, che vengono assegnati alla supplenza in altre classi, lasciando quindi da solo l’alunno disabile.
– la supplenza viene assegnata al docente di sostegno nella stessa classe dell’alunno disabile che si segue.
Quello che bisogna dire sin da subito è che in entrambi i casi la procedura è illegittima.
Tale pratica di utilizzare l’insegnante di sostegno come supplente nella stessa classe dell’alunno disabile assegnato o in altre classi, è vietata da una serie di norme;
Prima di tutto vale la pena ricordare le Linee guida del Ministero dell’Istruzione sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, che specifica: l’insegnante di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzione se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione.
Inoltre è bene citare l’art.13 comma 6, della Legge 104/92, che sancisce: “Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti”.
Ma non basta. Infatti, sul tema c’è la nota Miur n. 9839 del 08/11/2010, che da un lato ribadisce il sistema di assegnazione delle supplenze tramite docenti in soprannumero, ma dall’altro richiama l’attenzione “sull’opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili”.
Nota 9839 Del 8 Novembre 2010 Supplenze Temporanee Docenti Chiarimenti
In questi casi, ovvero quando un dirigente scolastico assegna questi incarichi un po’ insoliti, sarebbe opportuno chiedere sempre l’ordine di servizio scritto, recante la data, il nome del docente coinvolto, la descrizione della richiesta ricevuta e la firma del dirigente scolastico o di suo delegato.
Invece, nel caso in cui si verifichi l’assenza dell’alunno disabile, ovvero l’alunno assegnato al docente di sostegno, le scuole assumono un atteggiamento non sempre univoco, in quanto.
Infatti, posto che in presenza dell’alunno H insegnante di sostegno non deve essere chiamato per altri incarichi, in caso di assenza dell’alunno, il dirigente spesso utilizza il docente di sostegno per coprire le cattedre vuote temporaneamente.
Mentre, nel caso sia prevista una specifica attività didattica con la classe, dove è necessaria la compresenza del docente di sostegno, anche in assenza dell’alunno con disabilità, bisogna segnalarlo al Dirigente Scolastico, che dovrà provvedere ad individuare qualche altro docente in servizio per la supplenza.
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