Home Precari Supplenze personale ATA: ecco come avviene l’assegnazione dell’incarico

Supplenze personale ATA: ecco come avviene l’assegnazione dell’incarico

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Con la nota n. 25089 del 6 agosto 2021, il MIUR ha dato disposizioni in merito alle supplenze per il personale ATA eccetto il profilo dei DSGA.

Le supplenze per i diversi profili del personale ATA saranno assegnate attingendo dalle graduatorie permanenti provinciali per titoli e nel caso dovessero essere esaurite, dagli elenchi e dalle graduatorie provinciali con l’attribuzione di:

  • Supplenze annuali;
  • Supplenze fino al termine delle attività didattiche.

Nel caso in cui dovessero rimanere altri posti liberi e disponibili, sarà compito del D.S. assegnare le supplenze attingendo dalle graduatorie d’istituto.

Regole nell’accettazione delle supplenze

L’aspirante che accetta una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche in un determinato profilo:

  • Può accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche.
  • Può lasciare uno spezzone per accettare un posto con orario intero a condizione che al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità per posto intero.
  • Il completamento dell’orario è possibile solo tra posti dello stesso profilo.
  • Nello stesso anno scolastico possono essere prestati i servizi purché non svolti in contemporaneità:
  •  Di insegnante nei diversi gradi di scuola,
  • Di istitutore
  • Di personale amministrativo, tecnico e ausiliario anche in scuole non statali.

Supplenze brevi

Per le supplenze brevi volte alla sostituzione del personale A.T.A. temporaneamente assente, è compito dei dirigenti attribuire supplenze temporanee nel rispetto delle seguenti regole:

  • Non possono conferire le supplenze:
  • Al personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti.
  •  Al personale appartenente al profilo di assistente tecnico;
  • Al personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, non può essere attribuita una supplenza per i primi sette giorni di assenza.

Per i profili di assistente amministrativo e assistente tecnico, il D.S. può attribuire la supplenza solo dopo il trentesimo giorno di assenza.