La circolare n. 115135 del 25 luglio 2025, indirizzata agli USR, contiene istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA.
Per quanto riguarda in particolare il personale ATA, l’articolo 1, comma 1, del Regolamento approvato con D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, stabilisce che i posti, eccetto quelli del profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi (ora appartenente all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione), che non possono essere assegnati con incarichi a tempo indeterminato, sono coperti con supplenze annuali o temporanee fino al termine dell’attività didattica. A tal fine, si utilizzano le graduatorie permanenti provinciali per titoli previste dall’articolo 554 del D.L.vo 297/94 e, se queste sono esaurite, si ricorre agli elenchi e alle graduatorie provinciali predisposti secondo il D.M. 19.04.2001, n. 75.
Solo in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli, degli elenchi e delle graduatorie provinciali ad esaurimento, le eventuali disponibilità residue sono assegnate dai dirigenti scolastici tramite lo scorrimento delle graduatorie d’istituto.
L’accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche non preclude la possibilità di accettare un’altra proposta di supplenza per un diverso profilo professionale, purché intervenga prima della presa di servizio.
L’articolo 4, comma 1, del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, prevede che per le supplenze attribuite su spezzone orario è garantito il completamento. È possibile lasciare uno spezzone per accettare un posto intero, se al momento della convocazione per lo spezzone non vi era disponibilità per un posto intero. Il completamento può avvenire solo tra posti dello stesso profilo.
Secondo l’articolo 4, comma 3, del citato D.M., nello stesso anno scolastico è possibile prestare servizi come insegnante nei diversi gradi di scuola, come istitutore o come personale amministrativo, tecnico e ausiliario anche in scuole non statali, purché non in contemporaneità.
Per quanto riguarda la sostituzione del personale ATA temporaneamente assente, i dirigenti scolastici possono conferire supplenze temporanee rispettando i criteri dell’articolo 6 del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430. È vietata la sostituzione nei casi previsti dall’articolo 1, comma 332, della legge 190 del 2014, come specificato dalle note DPIT prot. n. 2116 del 30 settembre 2015 e DGPER prot. n. 10073 del 14/04/2016, vale a dire che i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi a:
a) assistenti amministrativi, salvo in scuole con meno di tre posti;
b) assistenti tecnici;
c) collaboratori scolastici, per i primi sette giorni di assenza.
Il divieto è parzialmente derogato dall’articolo 1, comma 602, della legge 27.12.2017, n. 205, che consente supplenze brevi per sostituire assistenti amministrativi e tecnici a partire dal trentesimo giorno di assenza.
È possibile delegare un rappresentante per la nomina e non si applicano sanzioni di cui all’articolo 7 del Regolamento delle supplenze in caso di rinuncia o mancata presa di servizio, se non ricorrono le condizioni dell’articolo 3 del D.M. n. 430/2000.
Per il profilo di DSGA (ora appartenente all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione), la copertura di eventuali posti disponibili e/o vacanti, esclusi quelli oggetto della deroga del 2,5%, avviene secondo le modalità dell’articolo 14 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.
I posti residuati dalla procedura selettiva dell’articolo 58, comma 5-septies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, e dalla fase assunzionale dell’anno scolastico 2024/2025, possono essere coperti con supplenze secondo le disposizioni generali.
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