Nel richiamare le disposizioni dell’art. 1 comma 7 del Regolamento supplenze del personale ATA, nonché le istruzioni impartite con nota del 10 giugno 2009, prot. n. 8556, reiterata negli anni successivi, il Ministero ha disposto anche per quest’anno soclatsico la proroga al 31 agosto dei contratti di supplenza del personale ATA.
Secondo quanto riportato nella nota del 24 maggio, le proroghe devono essere richieste dai dirigenti scolastici nei casi di effettiva necessità qualora non sia possibile assicurare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto mediante l’impiego di personale a tempo indeterminato e di personale supplente annuale.
Le richieste motivate devono essere trasmesse agli Uffici scolastici regionali per la prescritta autorizzazione.
Le motivazioni possono riferirsi ad attività relative allo svolgimento degli esami di stato, al recupero debiti nelle scuole secondarie di secondo grado, a situazioni eccezionali che possano pregiudicare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto con riflessi sull’ordinato avvio dell’anno scolastico (es. adempimenti legati all’aggiornamento delle graduatorie di istituto, allo svolgimento delle procedure concorsuali in atto, etc.).
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