Reclutamento

Supplenze posti di sostegno anno scolastico 2024/2025. Procedura prevista

L’O.M. 88 del 16 maggio 2024, nel disciplinare le procedure riguardanti l’aggiornamento delle GPS e delle graduatorie d’istituto, detta le disposizioni riguardanti il conferimento delle supplenze per il personale docente sia per posto comune sia di sostegno.

Ordine conferimento supplenze

Per il conferimento delle supplenze su posti di sostegno, la normativa prevede che siano nominati prima i docenti specializzati inseriti in GAE, poi i docenti specializzati inseriti in GPS prima fascia, dopo quelli inseriti in seconda fascia e infine i docenti senza specializzazione.

Docenti inseriti in GAE

Prima sono nominati i docenti specializzati inseriti negli elenchi aggiuntivi alle GAE divisi per grado con le seguenti specificazioni:
• Per gli elenchi di sostegno per la scuola dell’infanzia e primaria, gli aspiranti sono inclusi con la medesima posizione di fascia e correlato punteggio con cui sono inclusi nella corrispettiva GAE;
• Per gli elenchi di sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, gli aspiranti sono inclusi in base alla migliore posizione di fascia con cui figurano in una qualsiasi GAE di scuola secondaria del relativo grado e col corrispondente punteggio.

Docenti inseriti in GPS

In caso di esaurimento o incapienza degli elenchi degli aspiranti specializzati, iscritti in GAE, si procede allo scorrimento delle GPS di prima e in seguito di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado.

Docenti senza specializzazione

In caso di ulteriore incapienza, si procede all’individuazione dell’aspirante privo di titolo di specializzazione, sempre nell’ordine: GAE, GPS del grado relativo sempre con riferimento alla posizione in graduatoria e al relativo punteggio.

Rifacimento delle operazioni

Fermo restante che le operazioni di conferimento di supplenza non sono soggette a rifacimento, va precisato che l’eventuale rinuncia all’incarico, non consente il rifacimento delle operazioni per qualsiasi classe di concorso o tipologia di posto, per cui le disponibilità successive, per qualsiasi motivo dovessero presentarsi, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di assegnazioni di supplenze successive agli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all’ultimo dei candidati trattato nella fase precedente.

Conseguenze delle rinunce

Gli aspiranti che abbiano rinunciato all’assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione non possono partecipare a ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l’anno scolastico di riferimento.

Salvatore Pappalardo

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