Lezioni al via in molte regioni italiane sono iniziate le lezioni, ma stando a quanto riporta la cronaca, mancano all’appello ancora 120.000 docenti e 20.000 unità di personale ATA.
Mentre gli uffici scolastici stanno procedendo al conferimento delle nomine a tempo determinato da Gae e GPS per i docenti e dalla graduatoria provinciale cosiddetta 24 mesi per il personale ATA, molti docenti e ATA precari si stanno interrogando sulle modalità di nomina del cosiddetto organico Covid
Vediamo di che si tratta e come avverranno le relative nomine.
Il Governo, con la legge n.77 del 1777/2020 ha previsto, nel rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ‘la possibilità di attivare ulteriori incarichi temporanei rivolti al personale docente e ATA. Si tratta di nomine a tempo determinato decorrenti dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni, non disponibili per le assegnazioni e le utilizzazioni di durata temporanea, trattandosi di un organico aggiuntivo rispetto a quello ordinario
L’articolo 231 bis della Legge N. 77 del 17 luglio precisa che ‘In caso di sospensione dell’attività in presenza, i relativi contratti di lavoro si intendono risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo ’.
Tale previsione normativa ha suscitato un’ondata di polemiche da parte degli interessati e delle OOSS , giacché a parere di queste ultime il licenziamento per giusta causa costituisce una delle più gravi sanzioni comminabili al lavoratore, applicabile in casi si estrema gravità, non di rado di rilevanza penale che comporta finanche la mancata possibilità di stipulare ulteriori rapporti di lavoro con l’amministrazione pubblica, intendendosi inficiato il rapporto fiduciario fra dipendente e datore di lavoro ( in tal caso il DS) Inoltre, nel caso della ripresa dell’attività didattica in presenza dopo un periodo di sospensione , gli stessi contratti , ove ancora disponibili, sono riassegnati ai precedenti titolari, per ragioni di continuità didattica e di economicità dell’azione amministrativa.
Tali posti saranno considerati alla stregue di supplenze temporanee da utilizzare, in ogni caso, non oltre il termine ultimo fissato dai calendari regionali pe ril termine delle lezioni per cui:
– per il personale docente si procederà tramite lo scorrimento delle graduatorie di istituto
– per il personale ATA, invece, si procederà ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c) e degli articoli 5 e 6 del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430 (Regolamento Supplenze ATA), che disciplinano l’attribuzione delle supplenze all’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio per il cui conferimento sono utilizzate le graduatorie di circolo e di istituto.
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