Il Ministero dell’Istruzione ha emanato la nota 21703 del 9 maggio 2019 agli Uffici Scolastici Regionali che autorizza le proroghe del prolungamento dei contratti di supplenza del personale ATA fino al 31 agosto.
La nota richiama le disposizioni dell’art.1 comma 7 del Regolamento supplenze del
personale ATA, nonché le istruzioni impartite dalla nota del 10 giugno 2009 prot.n. 8556 reiterata negli anni successivi.
Le proroghe devono, pertanto, essere richieste dai dirigenti scolastici nei casi di effettiva
necessità qualora non sia possibile assicurare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto mediante l’impiego di personale a tempo indeterminato e di personale supplente annuale.
Le richieste motivate devono quindi pervenire agli Uffici scolastici regionali per la prescritta autorizzazione.
Tali motivazioni potranno fare riferimento a:
– attività relative allo svolgimento degli esami di stato
– al recupero debiti nelle scuole secondarie di secondo grado
– situazioni eccezionali che possano pregiudicare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto con riflessi sull’ordinato avvio dell’anno scolastico (es. adempimenti legati all’aggiornamento delle graduatorie di istituto, allo svolgimento delle procedure concorsuali in atto ,etc.).
Solo per promemoria, ricordiamo che l’ art. 1, comma 1, del Regolamento approvato con D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, dispone che i posti di personale ATA, fatta eccezione per quelli del profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi, che non sia stato possibile assegnare mediante incarichi a tempo indeterminato, sono coperti con il conferimento di supplenze annuali o di supplenze temporanee sino al termine dell’attività didattica.
Ai fini predetti si utilizzano le graduatorie permanenti provinciali per titoli di cui all’art.554
del D.L. vo 297/94 e, in caso di esaurimento delle stesse, gli elenchi e le graduatorie provinciali predisposti ai sensi del D.M. 19.04.2001, n.75.
Si sottolinea inoltre che, solo in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all’art. 554 del D.L. vo n. 297/94 e degli elenchi e delle graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35, le eventuali, residue disponibilità sono assegnate dai competenti dirigenti scolastici, mediante lo scorrimento delle graduatorie di circolo e d’istituto.
L’accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine dell’attività didattica
non preclude all’aspirante di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche.
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