Con nota prot. n. 24306 dell’1/9/2016 il Miur ha fornito istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2016/2017.
Riassumiamo alcuni aspetti particolari.
Come per gli anni passati, sono previste delle sanzioni in caso di mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro; in particolare:
Nella nota viene precisato che è possibile lasciare una supplenza al 30 giugno per una al 31 agosto, così come è consentito rinunciare ad un cosiddetto “spezzone” per accettare una supplenza su posto intero sino al 30 giugno o 31 agosto, purché all’atto della convocazione non vi fossero cattedre o posti interi. È comunque fatta salva la possibilità del completamento orario.
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Per quanto riguarda le deleghe ad accettare la nomina, esse possono essere conferite a terzi o direttamente all’amministrazione.
Come per le assunzioni a tempo indeterminato, anche al momento della stipula del contratto a tempo determinato, i lavoratori possono immediatamente fruire degli istituti giuridici contrattuali previsti dal CCNL, quali aspettativa, congedo, ecc., per cui non è necessario prendere servizio.
È valido anche per gli ATA il diritto alla proroga, in caso di assenze successive del titolare intervallate solo da giorno libero e/o festivo.
Con riferimento, in particolare, alle supplenze brevi, il Miur ricorda che la Legge di Stabilità 2015 introduce il divieto di conferire al personale docente, per il primo giorno di assenza del titolare, le supplenze brevi. I posti del potenziamento non possono essere coperti con personale titolare di supplenze brevi e saltuarie, ad eccezione delle ore di insegnamento curriculare eventualmente assegnate al docente nell’ambito dell’orario di servizio contrattualmente previsto e purché si tratti di assenze superiori a 10 giorni.
Inoltre, secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 85, della Legge 107/2015, il dirigente scolastico può effettuare sostituzioni di docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a 10 giorni con personale dell’organico dell’autonomia, che, in possesso del previsto titolo di studio di accesso, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.
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