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Supplenze, quale completamento orario per i docenti che hanno ricevuto uno spezzone minimo di 7 ore

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Fra le problematiche che si stanno verificando all’inizio dell’anno scolastico 2021/2022, assumono carattere urgente quelle relative alla procedura da seguire per far completare l’orario di cattedra al docente che abbia ricevuto la nomina su uno spezzone orario pari o superiore a sette ore.

Orario di cattedra

L’orario di cattedra completo cambia riguardo all’ordine di scuola in cui il docente opera. Secondo quanto esplicitato nel CCNL/SCUOLA l’orario completo d’insegnamento è di: 25 ore per la scuola dell’infanzia, 22 per la primaria e 18 per la secondaria di primo e secondo grado.

Nel caso in cui, a seguito della richiesta dell’organico, dovessero rimanere spezzoni orari, questi possono essere uniti ad altri spezzoni, anche di scuole diverse, fino a completamento dell’orario di cattedra.

Completamento di orario

L’art. 4 del decreto 131 del 2007 afferma, in modo chiaro e inequivocabile, che un docente nel ricevere una supplenza su uno spezzone orario, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, conserva titolo a conseguire il completamento d’orario esclusivamente nell’ambito della provincia in cui si trova inserito, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio d’insegnamento.

Detto completamento può effettuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.

Cumulabilità ore

Gli spezzoni orario possono essere cumulabili con più rapporti di lavoro a tempo determinato per insegnamenti appartenenti alla stessa tipologia.
La cumulabilità inoltre può avvenire per il personale docente della scuola secondaria, per tutte le classi di concorso, sia di primo sia di secondo grado, rispettando il limite massimo di tre sedi scolastiche e al massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità.

Procedura

Il diritto al completamento della cattedra è ripreso dall’art. 12 dell’O.M. 60 del 10 luglio rimarcando, ove ve ne fosse la necessità, il diritto a conseguire il completamento d’orario fino al raggiungimento di quello obbligatorio
d’insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo.

Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.

Alla luce di quanto su esposto va chiaramente affermato che l’insegnamento non può avvenire nelle stesse ore, quindi sta ai dirigenti degli istituti coinvolti, trovare una mediazione affinché il docente in servizio su spezzone possa completare l’orario di cattedra.