Categorie: Precari

Supplenze: quali sono le modalità irregolari per sostituire i docenti?

Il sindacato USB, interviene, con toni un po’ polemici, in merito alle supplenze e alle nomine dalle graduatorie d’istituto.

“Le nomine da graduatoria di Istituto, si legge sul comunicato del sindacato, sono da sempre il terreno delle peggiori irregolarità e illegalità, perpetrate dai dirigenti e dalle segreterie, come sa chiunque abbia una storia di precariato scolastico alle spalle. L’inserimento del cosiddetto organico del potenziamento, secondo quanto previsto dal comma 85 della legge107/2015, nota come ‘Buona scuola’, ha ulteriormente peggiorato questa situazione”.

“I docenti potenziatori, coninua il comunicato USB, dovrebbero essere utilizzati per sostituire i colleghi assenti sin dal primo giorno, ma solo ed esclusivamente per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni. In diverse scuole, invece, colleghi i genitori ci segnalano una strana gestione dell’organico di potenziamento sulle assenze del personale docente da parte di alcuni dirigenti scolastici. Si assiste, così, a situazioni gravemente lesive dei diritti dei lavoratori e del diritto allo studio degli allievi:

  • Per le assenze superiori a dieci giorni viene utilizzato il docente di potenziamento, anche quando non ha il titolo e l’abilitazione necessaria alla sostituzione dell’insegnante assente, invece di chiamare il supplente;

  • Si mandano a casa gli studenti prima della fine delle lezioni o li si fa entrare in ritardo al mattino facendo svolgere, così, un orario ridotto;

  • Si cerca di costringere, di fatto, il docente di sostegno a sostituire il docente curriculare, in palese spregio alla normativa vigente e al diritto allo studio degli studenti con disabilità.

Se queste pratiche, seppur svilenti della professionalità docente oltreché della qualità dell’istruzione, sono consentite su supplenze inferiori a 10 giorni (ad eccezione dell’illecito utilizzo del docente di sostegno nel proprio orario di servizio), sono assolutamente vietate e illegali per supplenze di durata superiore”.

USB sevidenzia inoltre quali sono le modalità irregolari di sostituzione dei docenti:

  • Con un docente di sostegno di altra classe nel proprio orario di servizio;

  • Con lo sdoppiamento delle classi che ha delle significative ricadute per la sicurezza, alla quale si pone sempre troppo poca attenzione, in particolare nelle scuole primarie;

  • Con una scissione delle compresenze previste dal PTOF della scuola (es. insegnanti curricolari e ITP, tempo pieno e tempo prolungato);

  • Con un docente di potenziamento nel proprio orario di servizio in cui sono programmate da inizio anno altre attività differenti dalle sostituzioni (art. 1 comma 7 legge 107/15)”.

“Ricordiamo, poi, prosegue l’USB, che se per il personale ATA la legge di stabilità del 2015 (art. 1 comma 332) ha determinato l’impossibilità a sostituire i supplenti per gli assistenti tecnici, rimane comunque la possibilità di sostituire il personale amministrativo nelle scuole dove siano presenti meno di tre assistenti amministrativi; la sostituzione dei collaboratori scolastici deve purtroppo avvenire solo dall’ottavo giorno di assenza in avanti, ma laddove il dirigente scolastico individui situazioni di rischio a tutela della sicurezza di tutti gli studenti, dell’assistenza degli studenti con disabilità, della garanzia del diritto allo studio (nota 2116/15), può procedere alla nomina del supplente anche nella prima settimana. Ovviamente tutti i maggiori carichi di lavoro del personale ATA andranno riconosciuti nella contrattazione di istituto nell’ambito del lavoro straordinario o come lavoro da intensificare se si aggiunge un carico di lavoro nelle ore del proprio servizio (come previsto dalla legge 190/14), e così per tutte quelle attività aggiuntive non previste dal contratto collettivo nazionale che sono ricadute sulle spalle delle segreterie nell’ultimo anno scolastico a causa della legge 107/2015”.

“Facciamo appello alla sensibilità di tutti i docenti affinché quest’anno, ancora più che negli anni precedenti, non accettino ore aggiuntive alle 18 previste dal Contratto (ad esempio le ore di attività alternativa alla religione cattolica), per solidarietà concreta verso i colleghi precari, al fine di consentire la chiamata di personale supplente per la copertura di quelle ore”.

“Infine, conclude l’Unione Sindacale di Base, invitiamo tutti i colleghi a vigilare sul rispetto della normativa vigente, a pretendere il rispetto delle norme e a richiedere l’ordine di servizio scritto laddove si ritenga si stia operando una sostituzione impropria, al fine di tutelare la sicurezza e il diritto all’istruzione degli studenti, ma anche a garanzia di quei lavoratori presenti nelle Graduatorie d’Istituto che sono gli aventi diritto alle supplenze”.

{loadposition facebook}

Redazione

Articoli recenti

Da manager docente precario, immesso in ruolo a 63 anni dopo un decennio di supplenze: un caso non raro

Da qualche anno, soprattutto dopo la pandemia da Covid, assistiamo ad una crescita di casi…

20/11/2024

Autonomia differenziata: la bocciatura della Corte costituzionale

La Corte Costituzionale ha bocciato ben sette punti nevralgici della legge sull’autonomia differenziata tra cui…

19/11/2024

Bravate e reati: c’è una bella differenza

Frequentemente si confondono due termini: bravata e reato. In realtà si tratta di due situazioni ben…

19/11/2024

Violenza sulle donne, Valditara: è legata al narcisismo dei maschi ma è anche una conseguenza dell’immigrazione illegale

Continuano le prese di posizione sulle parole pronunciate dal ministro Valditara in occasione della inaugurazione…

19/11/2024

Supplenze tra due periodi interrotti da sospensione delle lezioni: quando spetta la conferma e quando la proroga del contratto

Il conferimento delle supplenze temporanee si attua mediante la stipula di contratti di lavoro a…

19/11/2024

L’erede al trono di Norvegia arrestato per stupro: né patriarca né straniero

Se il patriarcato non c’entra, ma c’entra il fenomeno degli stranieri che stanno arrivando in…

19/11/2024