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Supplenze, quando possono essere prorogate

Come abbiamo riportato in precedenza, il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato la circolare annuale relativa alle supplenze per l’anno scolastico 2018/2019. La circolare riprende quasi per intero il regolamento delle supplenze del 2007, pur presentando diverse novità.
In questo articolo, tuttavia, ci concentriamo sulla possibilità di prorogare il contratto a tempo determinato, prendendo come riferimento la guida fornita da Uil Scuola.

Proroga supplenza al personale già in servizio se il titolare rinnova l’assenza senza soluzione di continuità

Uno dei casi più interessanti da segnalare riguarda quello relativo alla proroga della supplenza al docente o ATA che sta già lavorando come supplente in caso di altre assenze del dipendente titolare che si sostituisce, senza continuità.

Infatti, la norma prevede che nel caso al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di
continuità o interrotto da un giorno festivo, o dal giorno libero, la supplenza temporanea, viene prorogata nei riguardi dello stesso supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.

Proroga della supplenza nei periodi di sospensione delle lezioni

Un altro caso da sottolineare, per quanto riguarda la proroga delle supplenze, riguarda quella in caso di sospensione delle attività didattiche.
In questo caso, se il titolare si dovesse assentare in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio di un periodo già noto di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza.
Infatti, in questo caso, rileva esclusivamente l’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo.

Altre disposizioni

Per quanto riguarda le supplenze, ricordiamo altre disposizioni che potrebbero risultare utili:

– nel paragrafo “supplenze brevi” il riferimento all’art.28 c.1 del nuovo CCNL 2016/18 che prevede l’indisponibilità del docente di potenziamento per le supplenze fino a 10 giorni non solo per le ore di insegnamento curriculare ma anche per ogni altra attività deliberata nel PTOF.

– nel paragrafo “disposizioni particolari per la scuola primaria” è stato inserito il richiamo al limite orario massimo previsto dal CCNL (24 ore) nel caso di abbinamento di spezzoni da integrare con le ore di programmazione.

LA CIRCOLARE (clicca qui)

Fabrizio De Angelis

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