Categorie: Precari

Supplenze, rischio disoccupazione per i precari con 36 mesi di servizio?

Lo spettro della disoccupazione per i precari triennalisti si avvicina con la prossima circolare sulle supplenze che presto sarà diffusa dal Miur.

Infatti, la bozza di tale circolare, si rifà esplicitamente al comma 131 dell’art. 1 della legge 107/2015, secondo il quale, dal 1° settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo e Ata presso le istituzioni scolastiche e educative statali per la copertura di posti vacanti e disponibili non possono superare la durata complessiva di 36 mesi, anche non continuativi.

Se da un lato è chiaro che la legge 107/2015 non possa avere effetti retroattivi, si legge su Italia Oggi, resta ancora da chiarire (perlomeno ufficialmente) se il calcolo dei 36 mesi debba partire dalla data di entrata in vigore della legge (16 luglio 2015) o dal 1° settembre 2016, in ciò precludendo la possibilità di considerare servizi acquisiti precedentemente. Oppure, terza ipotesi, vada inteso nel senso che, i soggetti che, alla data del 1° settembre 2016 avevano maturato 36 mesi di servizio su posti vacanti e disponibili abbiano ormai perso il diritto di ricevere proposte di assunzioni su posti vacanti e disponibili.

In realtà il vero problema della vicenda, oltre alla possibilità di disoccupazione, è proprio la chiarezza della norma, perché, ancora, risulta non comprensibile il significato di posti vacanti e disponibili: se i posti meramente privi di titolare, oppure i posti dove debbano essere disposte supplenze fino al 31 agosto (cosiddette supplenze annuali). Nel primo caso dovrebbero essere inclusi anche gli spezzoni; nel secondo caso gli spezzoni non rientrerebbero nella nozione di “posti vacanti e disponibili”. E dunque, non assumerebbero rilievo ai fino del cumulo dei 36 mesi.
Se fosse valida la seconda opzione, si andrebbero a confermare le disposizioni contenute nel decreto sulle supplenze (articolo 1, comma 1, del decreto 131/2007) che consente l’attribuzione di supplenze annuali solo sui posti e sulle cattedre vacanti e disponibili che risultino tali già in organico di diritto. In ciò qualificando gli spezzoni solo alla stregua di posti disponibili.
Ma non è finita, perché, se anche gli spezzoni dovessero essere considerati dei posti vacanti e disponibili, si finirebbe per colpire duramente i precari che, per effetto della indisponibilità di posti interi oppure a causa di una scarsa competitività personale, saranno costretti a sopravvivere accettando supplenze su spezzoni.

La soluzione si troverebbe nelle mani dell’amministrazione di Viale Trastevere, che con la prossima circolare dovrebbe chiarire anche questi aspetti e non scaricare la “patata bollente” sui dirigenti scolastici, che utilizzando un’interpretazione ad personam, potrebbero senz’altro incorrere in errore, perché, se da una parte, la ratio del comma 131 è quella di porre fine al contenzioso seriale sulla questione dei 36 mesi, si legge ancora su Italia Oggi, dall’altra parte vi è la conseguente violazione del principio del merito, costituzionalmente garantito, secondo il quale agli impieghi della pubblica amministrazione devono accedere i soggetti più titolati. L’applicazione della preclusione di accesso all’insegnamento dei precari triennalisti, infatti, determinerebbe necessariamente l’assunzione di altri docenti precari collocati in posizione inferiore nelle graduatorie di istituto.

L’incontro in giornata previsto al Miur fra sindacati e amministrazione potrebbe dare qualche risposta in tal senso.

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Fabrizio De Angelis

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