Sono tanti i precari che scrivono alla nostra redazione lamentando il fatto che l’art.121 del decreto legge “Cura Italia” non viene applicato più in molte scuole, nella parte in cui si consentiva ad un supplente saltuario, che aveva iniziato la didattica a distanza, di prorogare il proprio contratto anche dopo il rientro in servizio del docente titolare. In buona sostanza le proroghe delle suddette supplenze saltuarie dei docenti sono state bloccate o comunque i docenti supplenti vengono licenziati nel momento in cui il titolare riprende servizio. A tal proposito servirebbe un chiarimento urgente da parte del MIUR.
Ai sensi dell’art. 121 (Misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti supplenti brevi e saltuari) del dl n.18/2020 è disposto che “al fine di favorire la continuità occupazionale dei docenti già titolari di contratti di supplenza breve e saltuaria, nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche disposti in relazione all’emergenza sanitaria da COVID-19, il Ministero dell’istruzione assegna comunque alle istituzioni scolastiche statali le risorse finanziarie per i contratti di supplenza breve e saltuaria, in base all’andamento storico della spesa e nel limite delle risorse iscritte a tal fine nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Le istituzioni scolastiche statali stipulano contratti a tempo determinato al personale amministrativo tecnico ausiliario e docente provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell’attività lavorativa, nel limite delle risorse assegnate ai sensi del primo periodo, al fine di potenziare le attività didattiche a distanza presso le istituzioni scolastiche statali, anche in deroga a disposizioni vigenti in materia“.
Una prima nota Miur interpretativa dell’art.121 del dl n.18/2020 è scritta dal Capo Dipartimento Dott. Marco Bruschi la nota 392 del 18 marzo 2020, che dispone la continuità dei contratti in essere di docenza in supplenza breve e saltuaria, a prescindere dunque dall’eventuale rientro del titolare e per tutta la durata dell’emergenza sanitaria, senza specificare se tale norma è applicabile antecedentemente alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge “Cura Italia”. Il Capo Dipartimento del Miur firmatario della suddetta nota, ai docenti precari che hanno posto quesiti alla sua attenzione, ha risposto che il loro contratto breve e saltuario da docenti supplenti sarebbe dovuto essere prorogato, anche se fosse rientrato il docente titolare, per effetto del chiarimento scritto proprio nella nota 392 del 18 marzo 2020.
Successivamente, in data 5 aprile di domenica, arriva la nota 8615 del 5 aprile firmata dal Dirigente generale Dott. Jacopo Greco in tale nota sono stati affrontati diversi aspetti finanziari, contribuendo a dare un’interpretazione ulteriormente restrittiva nella norma di legge, tanto che è stato cancellato dal sidi anche il nodo N19 utilizzabile per l’inserimento dei contratti. Questa nota di Greco ha generato il caos, infatti molti Dirigenti scolastici hanno licenziato o non hanno più prorogato le supplenze ai docenti precari che continuavano a stare in servizio nonostante il rientro del titolare. La paura di incorrere in un danno erariale e il timore che al Miur qualcuno abbia interpretato il Decreto Legge Cura Italia, in particolare l’art.121 di tale decreto legge, in malo modo o con troppa superficialità, sono stati i motivi che hanno spinto i Dirigenti scolastici a non prorogare più le supplenze suddette.
Adesso si attende da parte del Miur, in un momento cosi delicato per l’intero Paese, un chiarimento sulla vicenda e sulla presunta contraddittorietà tra la prima nota a firma Bruschi e la seconda nota a firma Greco, magari scopriamo che la paura dei Dirigenti scolastici era infondata e il nodoN19 del SIDI è stato chiuso per un aggiornamento.
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