Come abbiamo riportato in precedenza, il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato la circolare annuale relativa alle supplenze per l’anno scolastico 2018/2019. La circolare riprende quasi per intero il regolamento delle supplenze del 2007, pur presentando diverse novità. In questo articolo evidenziamo le disposizioni particolari relative alla scuola primaria. Il Ministero, infatti, ha predisposto tali regole precise sulla circolare annuale per fornire indicazioni alle scuole e ai docenti.
Il primo punto affrontato dalla circolare in merito alla scuola primaria, riguarda le ore di programmazione, che dovranno essere pensate rispettando il CCNL secondo dei precisi criteri.
Pertanto, i posti, gli spezzoni orari ed i posti part-time che residuino dopo le
utilizzazioni del personale di ruolo devono essere integrate con le ore di programmazione
da attribuire nei contratti a tempo determinato secondo il seguente criterio ed entro il limite orario massimo previsto dal CCNL. Le ore da considerare per l’adeguamento devono riguardare le sole ore di insegnamento frontale pari a 22 settimanali.
A queste ore si aggiungono rispettivamente, 1 ora di programmazione per contratti fino a 11 ore e 2 ore di programmazione per quelli fino a 22 ore. Ne consegue, pertanto, che da 1 a 11 ore si aggiunge un’ora di programmazione, da 12 a 22 ore si aggiungono 2 ore.
Per quanto riguarda invece la copertura dei posti di lingua inglese, la circolare specifica che le supplenze saranno conferite:
– ai candidati che nei concorsi per esami e titoli per l’accesso all’insegnamento nella scuola
primaria sono stati inclusi nella graduatoria di merito e hanno superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza della corrispondente lingua straniera;
– ai candidati che hanno superato la medesima prova nelle sessioni riservate di esami per
il conseguimento dell’idoneità all’insegnamento nella scuola primaria;
– agli aspiranti forniti del titolo di laurea di Scienze della formazione primaria, in relazione
agli esami di lingua straniera previsti nel piano di studi;
– a coloro che, inclusi nella relativa graduatoria di scuola primaria, siano anche in possesso di titolo valido per l’insegnamento della lingua straniera nella scuola secondaria di 1° grado ovvero di 2° grado.
– agli aspiranti in possesso dei predetti titoli vengono attribuite le supplenze secondo
l’ordine di posizione da essi occupato nella relativa graduatoria scolastica.
Tali supplenze sono da riferirsi sia agli insegnanti specialisti di lingua inglese, che a quelli specializzati.
Tuttavia, è importante sottolineare che se in seguito alla copertura totale dell’organico dei posti comuni residuino ore di lingua inglese in quanto il personale docente titolare e/o in servizio nella scuola non abbia titolo al predetto insegnamento, le ore rimaste disponibili saranno assegnate ad aspiranti presenti nelle graduatorie di circolo in possesso dei previsti requisiti.
LA CIRCOLARE SULLE SUPPLENZE (clicca qui)
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