Categorie: Precari

Supplenze sostegno, prevale la continuità didattica e il gradimento delle famiglie

Le supplenze ai docenti di sostegno rappresentano un tema molto importante e cruciale per la continuità didattica a scuola.

Il nuovo regolamento a tal proposito sarebbe pronto per la lettura e il parere del CSPI, al termine del quale, sarà ufficialmente firmato dal ministro dell’Istruzione Valeria Fedeli, al netto delle eventuali integrazioni.

Ma i tempi non saranno brevi, ragion per cui, come riporta Italia Oggi, le supplenze in corso andranno dunque con le vecchie regole. Circa 40 mila i contratti attesi sul solo sostegno su 80 mila supplenze complessive stimate ad oggi per la copertura di tutte le cattedre.

La base della riforma è piuttosto chiara, ovvero prevede che la continuità didattica ed educativa degli studenti disabili prevarrà sulle graduatorie e punteggi dei docenti, consegnando al dirigente scolastico la responsabilità delle assegnazioni.
In tal senso, il preside ci mette la faccia e diventa il responsabile dell’istruzione degli studenti con disabilità.

Criteri

Ma quali sono i criteri per essere riconfermati come supplenti di sostegno? Sono 2, in base al nuovo regolamento:

aver lavorato già nella stessa scuola nell’anno precedente

avere il gradimento delle famiglie.

Per quanto riguarda il primo aspetto, si è deciso di andare nella direzione della riconferma per chi ha già lavorato, sulla falsariga di ciò che accade con i licei musicali.

Ad ogni modo, il decreto, che modifica il precedente regolamento n. 131 del 2007, prevede che, per garantire la continuità educativa e didattica, dopo aver effettuato le nomine a tempo indeterminato, il preside debba verificare i posti di cui vi è necessità. Dando priorità nella loro copertura ai docenti in possesso della specializzazioni che vi abbiano già lavorato nell’anno precedente, e acquisendo “le eventuali richieste delle famiglie”.

In caso di nomina, il candidato è tenuto ad accettare direttamente. Successivamente deve essere comunicato all’UST l’accettazione del posto, in modo da dichiararlo indisponibile per altra nomina.

Risulta evidente che il contratto deve rientrare nel contingente di supplenze previsto.

Servizio

Bisogna infine sottolineare che il servizio precedente di supplenza deve essere stato svolto per almeno 150 giorni continuativi e fino al termine delle lezioni, compresi i periodi di sospensione delle lezioni.

Invece, per i posti ancora scoperti, si andrà a pescare fra i docenti privi del titolo di specializzazioni che però hanno già lavorato nello stesso istituto, sempre per almeno 150 giorni.

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Fabrizio De Angelis

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