Sono tanti i docenti che ci domandano cosa accadrà dopo il 31 dicembre 2020 per le supplenze annuali fino al 31 agosto o le supplenze fino al termine delle attività didattiche, ovvero fino al 30 giugno.
L’ O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 ha ridisciplinato l’intera materia relativa al conferimento delle supplenze.
In particolare, ai sensi dell’art.2, comma 4 dell’OM 60/2020, sono disciplinati criteri e modalità di conferimento delle seguenti tipologie:
a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente
tali per tutto l’anno scolastico, da assegnare con termine al 31 agosto;
b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario, il cui termine coincide con il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche;
c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti, con termine all’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.
L’attribuzione delle supplenze per l’anno scolastico 2020/21 sarà disposta dalle graduatorie provinciali e di istituto costituite in attuazione dell’OM 60/2020.
In particolare, ai sensi dell’art. 2, comma 5 dell’OM 60/2020, per l’attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 4, lettere a) e b), sono utilizzate le GAE. In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, in subordine, si procede allo scorrimento delle GPS . In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, sono utilizzate le graduatorie di istituto.
Per le supplenze temporanee di cui al comma 4, lettera c), si utilizzano le graduatorie di istituto.
Da quello che si comprende dall’Ordinanza Ministeriale n.60 del 10 luglio 2020, quelle cattedre che risultano da rinunce dopo il 31 dicembre o che si rendono vacanti a qualunque titolo dal 1 gennaio, dovrebbero andare a nomina del Dirigente scolastico utilizzando graduatorie di Istituto di I fascia e di II fascia. Ma in alcuni Ambiti Territoriali dove non si sono assegnati gli incarichi per tantissime cattedre, come per esempio Milano o Roma, è stato già previsto di continuare con le convocazioni da GPS. In particolare a Roma è stata prevista l’istituzione di un App che dovrebbe essere attiva già dai primi di gennaio per consentire la convocazione online da GPS.
Il Ministero dell’Istruzione su tale punto dovrebbe fare chiarezza con una nota volta a disporre indicazioni precise per rendere omogena su tutto il territorio nazionale la modalità delle supplenze successive al 31 dicembre 2020. A tal proposito è importante sottolineare che l’USR Lazio ha comunicato che la norma che prevedeva il passaggio ai Presidi dopo il 31 dicembre delle cattedre vacanti fino al 31 agosto o al 30 giugno è stata eliminata.
L’individuazione del destinatario della supplenza è operata dal dirigente dell’amministrazione scolastica territorialmente competente nel caso di utilizzazione delle GAE e delle GPS e dal dirigente scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di istituto.
La rinuncia o l’assenza alla convocazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenza sulla base delle GAE e delle GPS a seconda della graduatoria interessata dalla convocazione per il relativo insegnamento.
La rinuncia dagli elenchi GAE per il sostegno consente di accettare altra nomina dalla medesima GAE per posto comune.
All’atto dell’esaurimento della graduatoria di istituto, ivi comprese le graduatorie delle istituzioni scolastiche viciniori, il dirigente scolastico si avvale di aspiranti docenti che abbiano presentato istanza di MAD.
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