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Supplenze su sostegno: dare la precedenza agli specializzandi non è un’utopia!

Ultimamente è stata portata all’attenzione del vice-ministro dell’Istruzione Fioramonti una questione inerente la nomina dei docenti di sostegno per il nuovo anno scolastico.

L’onorevole Antonio Pentangelo, nel corso della seduta della Camera dei Deputati del 26 luglio 2019, ha chiesto di attribuire le supplenze sui posti di sostegno ai docenti che stanno seguendo il IV ciclo del Corso di specializzazione per il sostegno agli studenti con disabilità, una volta esaurito l’elenco dei docenti specializzati presenti nelle scuole.

Come prevedibile, l’idea non è piaciuta a tanti, soprattutto ai docenti inseriti nelle graduatorie di istituto che non sono in possesso della specializzazione, né sono in procinto di conseguirla. A mio parere, però, la proposta dell’onorevole Pentangelo non è così astrusa. Anche se all’inizio del prossimo anno scolastico noi specializzandi non avremo ancora conseguito il titolo, è pur vero che la maggior parte di noi, se non tutti, avrà completato buona parte del corso, visto che le lezioni si stanno svolgendo proprio nei mesi di giugno-luglio, con corsi giornalieri di 10 ore consecutive. Arriveremmo comunque all’inizio delle attività didattiche con una preparazione maturata nel corso di vari mesi, dopo una selezione lunga e faticosa.

L’affidamento delle supplenze agli specializzandi permetterebbe a noi docenti di conciliare l’attività didattica di servizio con la frequenza delle restanti attività del Corso e di poter effettuare le ore di tirocinio previste nelle stesse istituzioni scolastiche in cui si riceve l’incarico, purché fuori dall’orario di servizio, rispettando così quanto previsto dal D. M. 30 settembre 2011. Al contempo, gli studenti con disabilità avrebbero la possibilità di seguire il proprio percorso scolastico affiancati da personale che ha già acquisito, in parte, le competenze previste dal Profilo del docente specializzato (“Allegato A”, D. M. 30 settembre 2011). Ancora, ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, art. 14 comma 6: “L’utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati”. La proposta di attribuzione delle supplenze sui posti di sostegno ai docenti specializzandi non sarebbe in contrasto con la normativa citata, in quanto l’incarico sarebbe attribuito –  come scritto in precedenza –  solo ad esaurimento degli elenchi dei docenti specializzati.

Basterebbe che nella nota annuale emanata dal MIUR prima dell’inizio di ogni anno scolastico relativa alle istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente venga prevista la possibilità, esperiti i tentativi di  attribuire le supplenze a personale specializzato, di dare priorità, nell’affidamento della supplenza ad aspiranti privi di titolo di specializzazione, agli specializzandi, prima di procedere con lo scorrimento delle cosiddette “graduatorie incrociate”.

Molti degli specializzandi hanno già maturato anni di supplenze sul sostegno. Inoltre, il Corso di specializzazione prevede un esborso considerevole. Avere la possibilità di ottenere l’incarico subito dopo chi è già in possesso del titolo di specializzazione per molti significa poter proseguire il proprio percorso di formazione senza preoccupazioni economiche. Il che sarebbe a tutela degli interessi di chi, per lavorare a scuola, sta investendo tempo, energie e denaro per migliorare la propria preparazione.

 

Marco Ciancio Todaro

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