La durata dei contratti a tempo determinato del personale scolastico per la copertura di posti vacanti e disponibili nelle istituzioni scolastiche ed educative statali, non può essere superiore a 36 mesi, anche non continuativi.
Lo prevede l’articolo 15 del DDL sulla Buona Scuola. Un articolo che di sicuro (o almeno è quello che ci si augura) dovrà essere meglio specificato in sede di conversione in legge, perché se dovesse passare così com’è, potrebbe sollevare un vero e proprio polverone.
In pratica: cosa accade se il docente supera i 36 mesi di precariato? Verrà assunto a tempo indeterminato? Oppure il Dirigente scolastico non potrà più chiamarlo, rischiando di commettere un atto ingiusto, oltre che illegale?
Un punto, questo, che va di sicuro chiarito, perchè rischia di penalizzare i docenti con esperienza che potrebbero trovarsi senza lavoro, perché una norma impedisce al Dirigente di assumerli.
Altro aspetto che merita di essere approfondito: come potranno i Dirigenti scolastici vigilare sul superamento del tetto dei 36 mesi?
Italia Oggi, in un articolo del 10 marzo 2015, sostiene che “il dirigente scolastico, sulla base di apposita autocertificazione del docente individuato come aventi titolo, attestante il periodo di servizio prestato, sarà tenuto a scorrere la graduatoria. E se non lo farà ne risponderà personalmente con il proprio patrimonio. La misura servirà ad impedire l’abuso dei contratti a termine nella scuola”.
Con un’interpretazione un po’ forzata, si ipotizza, quindi, una responsabilità per danno erariale in capo al Dirigente scolastico che “non se la sentisse di escludere il docente avente titolo, procedendo allo scorrimento della graduatoria”.
Sempre in merito ai contratti superiori ai 36 mesi, il successivo articolo 36 parla di un indennizzo “a richiesta” per il pregiudizio subito dal lavoratore a seguito della reiterazione dei contratti a tempo determinato: “A coloro i quali abbiano stipulato in precedenza con l’amministrazione scolastica statale contratti annuali a tempo determinato su posti vacanti e disponibili di durata complessivamente superiore a 36 mesi, viene riconosciuto, a condizione che ne facciano istanza tramite Posta Elettronica Certificata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, un trattamento indennitario forfettizzato e onnicomprensivo che assorbe ogni eventuale pregiudizio subito dal lavoratore”.
Tale risarcimento, secondo il DDL, sarà quantificato in 2,5 mensilità se i contratti a termine hanno avuto una durata complessiva di servizio effettivamente prestato tra 3 anni e 5 anni; di 6 mensilità se i contratti a termine hanno avuto una durata complessiva di servizio effettivamente prestato tra 5 anni e 10 anni; di 10 mensilità se i contratti a termine hanno avuto una durata di servizio effèttivamente prestato superiore a 10 anni.
Questi importi saranno ridotti della metà se il personale sarà assunto a tempo indeterminato a decorrere dal 1° settembre 2015, secondo il piano di assunzione straordinario previsto dal Governo.
In ogni caso, i periodi di lavoro maturati in base ai contratti a tempo determinato stipulati in precedenza con un’amministrazione scolastica statale non rilevano ai fini dell’anzianità lavorativa e contributiva.
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