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Supplenze temporanee, in quali casi si possono lasciare

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Come avevamo anticipato in un nostro articolo del 18 settembre, da quest’anno il supplente (docente e personale educativo), nominato dal Dirigente Scolastico dalla Graduatoria di Istituto, non può più lasciare una supplenza temporanea per accettarne un’altra, entro il 30 aprile, sempre da Graduatoria di Istituto fino al termine delle lezioni o oltre.


A confermare la novità introdotta quest’anno dall’O.M.n.60 del 10.07.2020 è  stata pubblicata una nota ministeriale di chiarimento datata 21 settembre 2020.


In pratica i supplenti  possono ancora lasciare una supplenza temporanea, attribuita dal Dirigente Scolastico da G.I:


a) per la copertura di cattedre e posti di insegnamento su posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili entro il 31 dicembre che rimangono tali per tutto l’anno scolastico, tali supplenze sono attribuite da GAE e da GPS fino al 31 agosto;


b) per la copertura di cattedre e posti di insegnamento su posti comuni e di sostegno non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine delle lezioni e per le ore di insegnamento che non concorrono a formare cattedre o posti orari, tali supplenze sono attribuite da GAE e da GPS fino al 30 giugno (termine delle attività didattiche).


I supplenti da quest’anno scolastico, non  possono più lasciare entro il 30 di aprile una supplenza temporanea, attribuita dal DS da G.I  per accettare un’altra supplenza temporanea sempre  da G.I. sino al termine delle lezioni o oltre.


In conclusione, per garantire maggiore continuità  didattica agli alunni, il comma 2 dell’art.14 dell’O.M.n.60 del 10.07.2020, richiamato dalla citata nota ministeriale di chiarimento del 21.09.2020, va ad abrogare l’art.8 del comma 2 del D.M. 13.06.2017.