Il supplente nominato dal D.S. da quest’anno non può più lasciare una supplenza temporanea per accettarne un’altra fino al termine delle lezioni.
Fino allo scorso anno scolastico, ai sensi del Regolamento delle supplenze (art.8 comma 2 D. M. 13.06.2007) il personale docente, in servizio per supplenza temporanea conferita sulla base delle graduatorie d’istituto, aveva la facoltà, entro il 30 aprile, di lasciare tale supplenza per accettarne un’altra sempre conferita sulla base delle graduatorie di istituto, fino al termine delle lezioni o oltre.
Con l’entrata in vigore dell’O.M. n. 60 del 17.07.2020, le cose sono cambiate in quanto viene disapplicato il citato comma 2 dell’art. 8 del Regolamento delle supplenze.
Ai sensi del comma 2 dell’art.14 della citata O.M., il docente in servizio per supplenza temporanea conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha ancora la facoltà di lasciare tale supplenza, ma solo per un’altra conferita fino al 31 agosto o al 30 giugno sulla base delle GAE o delle GPS ( art.2 comma 4 lett. a) e b) O.M. 60/2020.
Da quest’anno invece il docente in servizio per supplenza temporanea, conferita sulla base delle graduatorie di istituto, non ha più la facoltà di accettare, entro il 30 aprile, un’altra supplenza temporanea da graduatoria di istituto di cui all’art 2 comma 4 lett. c).
Ad esempio: il docente in servizio per supplenza temporanea della durata di 20 gg. e che termina il 30 Ottobre, non può più lasciare tale supplenza per accettare un’altra supplenza temporanea fino alla fine delle lezioni o oltre
Riferimenti normativi: combinato disposto art.2 comma 4 lettera. a), b), c) e comma 2 art.14 dell’O.M. n.60 del 17.07.20.