Il 19 luglio del 2023 il direttore Generale Filippo Serra ha emanato la nota n° 43440 con la quale ha dettato le istruzioni e le indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo e A.T.A. per l’anno scolastico 2023/2024.
La suddetta nota al punto 4 chiarisce quando al supplente spetta il pagamento del sabato e della domenica, dei giorni festivi e dei giorni liberi infrasettimanali.
“ Sono un’insegnante di scuola primaria iscritta in graduatoria di circolo terza fascia in un istituto comprensivo. Ho sono stata individuata per supplire un docente con contratto a tempo indeterminato, da lunedì a venerdì. La situazione si è ripetuta più volte anche se non in continuità. Ho chiesto se mi spettasse il pagamento del sabato e della domenica, mi è stato risposto che il sabato e la domenica spettano soltanto nel caso in cui il titolare si assenti senza soluzione di continuità per due periodi consecutivi anche con motivazione diversa. Potrei aver chiarito cosa prevede la normativa e se mi spetta il pagamento?”.
Quando spetta il pagamento delle giornate del sabato, della domenica dei giorni di sospensione delle lezioni, cosa dice la normativa.
L’art. 49 comma 3 secondo periodo afferma testualmente: “ Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell’attività d’insegnamento, ricadenti nel periodo del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell’anzianità di servizio. Nell’ipotesi che il docente completi l’orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1 del codice civile”. Qualora l’istituzione abbia adottato la settimana corta, anche il sabato va retribuito, considerato giorno libero dell’attività d’insegnamento.
Qualora un docente dovesse assentarsi per un determinato periodo e non rientrare alla scadenza del periodo previsto, ma prorogare l’assenza, anche per motivo diverso, la suddetta assenza è da considerarsi senza soluzione di continuità, anche se interrotta da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, per cui il contrato va prorogato allo stesso supplente già in servizio.
Al supplente non solo spetta la proroga del contratto, ma anche il pagamento dell’intero periodo sempre se si tratta di cattedra intera e con orario settimanale completo come previsto dal CCNL consistente in (25 ore per la scuola dell’infanzia, 22 più 2 per la scuola primaria, 18 per la scuola secondaria di primo e secondo grado e 36 per il personale ATA.) Nel caso della nostra lettrice se ha completato le 22 ore d’insegnamento e ha partecipato alle due ore di programmazione spetta il pagamento sia del sabato, giorno libero, sia della domenica.
Secondo quanto disposto dall’articolo 40, comma 3, primo periodo, testualmente afferma: “Qualora il titolare si assenti in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza”
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