Il conferimento delle supplenze temporanee si attua mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti dal dirigente scolastico e dal docente interessato ed hanno effetti esclusivi dal giorno dell’assunzione in servizio e termine con l’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio compreso eventuale conferma o proroga.
Per garantire la continuità didattica, qualora al primo periodo di assenza del titolare dovesse conseguirne un altro, o più altri, senza soluzione di continuità, o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, il supplente già in servizio, ha diritto ad avere prorogata la supplenza a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.
Il comma 3 dell’art. 40 del CCNL/Scuola del 2006/2009, nel riprendere le disposizioni di legge precisa che “qualora il titolare si assenti in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza. Rileva esclusivamente l’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo”.
Alla luce di quanto afferma il comma 3 dell’art. 40 al supplente che sostituisce un docente titolare assente sette giorni prima della sospensione delle lezione (es. le vacanze natalizie o pasquali) e fino a almeno sette giorni dopo la ripresa delle lezioni, spetta il pagamento dell’intero periodo delle vacanze indipendentemente dalle motivazioni addotte dal docente titolare che possono anche essere diverse.
In merito L’ARAN ha chiarito che, le assenze del titolare effettuate “anche con diverse certificazioni e/o motivazioni, consentono, di maturare il requisito richiesto dalla norma contrattuale (7 giorni antecedenti e 7 giorni successivi alla sospensione delle lezioni) e di comprendere il periodo di sospensione dell’attività didattica nel contratto di lavoro del docente supplente.”
Lo stesso Ministero con nota n 13650 del 18 dicembre 2013 ha disposto che nel caso in cui dovesse verificarsi la situazione del diritto al pagamento del supplente per il periodo di sospensione delle lezioni e che tale diritto non sia rappresentata all’atto della stipula del primo contratto è opportuno stipulare uno specifico contratto al fine di liquidare quanto dovuto per il periodo di sospensione delle lezioni, fermo restante che vi sia la certezza che si siano realizzate le condizioni previste dalla normativa in vigore e nello specifico dal comma 3 dell’art. 40 del CCNL /scuola 2006/2009.
Nel caso in cui a un primo periodo di assenza del titolare inferiore ai sette giorni prima del periodo di sospensione delle lezione ne consegua un altro successivamente alla ripresa delle lezioni, il supplente già in servizio, ha diritto alla conferma, fermo restante che il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni e che allo stesso non spetta il pagamento del periodo di sospensione delle lezioni.
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