Il Miur, lo scorso 28 agosto, ha emanato la nota contenente le istruzioni e le indicazioni operative in materia di conferimento delle supplenze al personale docente, educativo ed Ata.
C’è una novità eclatante: grazie alla soppressione del comma 131 sul divieto di stipula di contratti a termine al 31 agosto, quest’anno si potrà essere destinatari di una supplenza fino a tale termine anche oltre i 36 mesi di servizio.
Sostituzione e utilizzo per le supplenze delle ore di potenziamento
La riforma “Buona Scuola” ha introdotto l’organico di potenziamento che, assieme a quello di posto comune e quello di sostegno (sia diritto che fatto), costituisce l’organico dell’autonomia.
Così come segnala la Flc Cgil, in un interessante approfondimento, non esistono docenti di potenziamento, ma docenti della scuola che possono essere assegnati a ore curricolari o a ore di potenziamento o ad entrambe, si veda, a questo proposito, la nota n.2852 del 5 settembre 2016.
Sostituzione docenti assegnati ad attività di potenziamento
La nota ha precisato che è possibile procedere alla sostituzione, ma solo per assenze superiori ai 10 giorni ed esclusivamente per il numero di ore settimanali utilizzate.
Ecco alcuni esempi
- assenza superiore a 10 giorni di un docente assegnato su posto di potenziamento (sia sull’intero orario che su parte delle ore) della primaria utilizzato per consentire il funzionamento a tempo pieno di una classe oppure con orario potenziato;
- assenza superiore a 10 giorni di un docente assegnato su posto/ore di potenziamento utilizzato in classe perché ha preso il posto del “vicario”;
- assenza superiore a 10 giorni di un docente assegnato su posto/ore di potenziamento che copre, ad esempio per sei ore, il posto del docente parzialmente esonerato per svolgere funzioni di staff (in questo caso ovviamente la sostituzione è per sei ore);
- assenza superiore a 10 giorni di un docente assegnato su posto di potenziamento (sia sull’intero orario che su parte delle ore) coinvolto in attività di insegnamento organizzate per gruppi di alunni (classi aperte);
- assenza superiore a 10 giorni di un docente assegnato su posto di potenziamento (sia sull’intero orario che su parte delle ore) in progetti di recupero/ prevenzione dispersione, ecc. che si effettuano con gli studenti, anche in orario aggiuntivo;
- assenza superiore a 10 giorni di un docente impegnato (sia sull’intero orario che su parte delle ore) in attività di ampliamento dell’offerta formativa per insegnamenti aggiuntivi anche oltre l’orario d’obbligo.
Tale limitazione viene ribadita dalle indicazioni operative per le supplenze che il Miur annualmente pubblica ed è presente anche nella nota 37856/18 che contiene le indicazioni operative in materia di supplenze per l’anno scolastico 2018/2019.
Supplenze per assenze fino a 10 giorni
La legge 107, al comma 85, prevede sì che il dirigente scolastico possa effettuare le sostituzioni fino a 10 giorni con il personale dell’organico dell’autonomia, ma lo fa ricordando anche l’esigenza che ciò avvenga “tenendo conto del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7“, cioè facendo prioritariamente salva l’attuazione delle attività e gli obiettivi del PTOF.
In altre parole, la legge prevede la possibilità di utilizzare i docenti impegnati su attività di potenziamento anche per supplenze per assenze fino a 10 giorni, ma solo a condizione che siano garantite comunque le attività previste nel PTOF.