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Svolgimento degli esami del I ciclo. Cosa c’è da sapere [VIDEO]

L’ordinanza ministeriale relativa agli Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 fornisce alle istituzioni scolastiche le indicazioni per lo svolgimento dell’esame conclusivo per le alunne e gli alunni delle classi terze di scuola secondaria di I grado.
L’esame si svolgerà nel periodo tra la data prevista per la fine delle lezioni, in base ai calendari disposti dalle singole regioni, e il 30 giugno 2021. Il diario degli esami è deliberato dal collegio dei docenti. E’ evidente che in base all’andamento della situazione epidemiologica nel mese di giugno potrebbero essere fornite ulteriori disposizioni in merito ma resta, comunque, la possibilità di svolgere le prove di esame in videoconferenza.

I requisiti prescritti per l’ammissione all’esame di Stato sono:

  1. la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale previsto dall’ordinamento della scuola secondaria di I grado. Le eventuali deroghe al monte ore obbligatorio sono deliberate dal collegio dei docenti che dovrà tenere conto della particolare condizione di disagio provocata dalla pandemia.
  2. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista dal Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR 24 giugno 1998, n. 249).
    Nello scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce il voto di ammissione espresso in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dagli stessi nel triennio (art. 6, comma 5 del Dlgs 62/2017).
    Il consiglio provvede anche alla compilazione della certificazione delle competenze (art. 2 del D.M. 742/2017) che è rilasciata agli alunni che superano l’esame di Stato.

Le prove di esame consistono:

  1. in una prova orale, sostitutiva anche delle prove scritte di cui all’articolo 8, comma 4 del Dlgs 62/2017;
  2. nella realizzazione di un elaborato inerente a una tematica assegnata dal consiglio e condivisa dall’alunno.

Per la valutazione del colloquio, la commissione tiene a riferimento il profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, come declinati dal curricolo di istituto e dalla programmazione specifica dei consigli di classe, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché sul livello di padronanza delle competenze di educazione civica. Nel corso della prova orale deve essere accertato, il livello di padronanza:
della lingua italiana;
delle competenze logico matematiche;
delle competenze nelle lingue straniere.
Per i percorsi a indirizzo musicale, nell’ambito della prova orale è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

La novità, quindi, già sperimentata nello scorso anno scolastico, consiste nell’elaborazione da parte dell’allievo/a, di un prodotto originale che potrà essere realizzato, anche a carattere interdisciplinare, sotto svariate forme: testo scritto, presentazione multimediale, mappa, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale.
Nella produzione dell’elaborato i docenti assumono un ruolo di guida e di orientamento e la tematica individuata per ciascun alunno deve tenere conto delle caratteristiche personali e dei livelli di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale (apprendimenti in contesti “non formali” e “informali”), in una logica di integrazione tra gli apprendimenti.
Per quanto concerne gli alunni con disabilità, i docenti devono fare riferimento al PEI (Piano Educativo Individualizzato) mentre per gli alunni con DSA certificato al PDP (Piano Didattico Personalizzato) così come previsto dal D.lgs. 62/2017.
Si ricorda che per questi alunni nel diploma finale e nelle tabelle affisse all’albo di istituto non deve essere fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell’esame.

Le procedure per l’attribuzione della valutazione finale prevedono che la commissione (costituita da tutti i docenti delle classi terze della scuola), dopo la fase di insediamento, provveda a definire i criteri di valutazione della prova orale e dell’elaborato. La valutazione finale è espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la valutazione dell’esame. L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione con una valutazione finale di almeno sei decimi.
Nel caso in cui la sottocommissione (composta da tutti i docenti della singola classe terza) propone l’attribuzione della lode, la commissione deve deliberare all’unanimità tenendo conto delle valutazioni conseguite nel percorso scolastico.

L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato tramite affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso.

Anche per gli alunni privatisti è previsto lo svolgimento dell’esame conclusivo con le modalità sopra indicate. Per questa tipologia di candidati non è prevista la certificazione delle competenze.

Per gli adulti che frequentano i CPIA, l’esame di Stato conclusivo dei percorsi di primo livello – primo periodo didattico, si svolge con le medesime modalità sopra indicate, sulla base del patto formativo individuale e, comunque, facendo riferimento alla specifica normativa di riferimento.

L’ordinanza prevede lo svolgimento delle prove di esame in videoconferenza per i seguenti casi:

  • per i candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio;
  • per le sezioni carcerarie, qualora risulti impossibile svolgere l’esame in presenza;
  • nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano;
  • qualora il dirigente scolastico prima dell’inizio della sessione d’esame – o, successivamente, il presidente della commissione – ravvisi l’impossibilità di applicare le eventuali misure di sicurezza stabilite, in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate, da specifici protocolli nazionali di sicurezza per la scuola
  • nei casi in cui uno o più commissari d’esame o candidati siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa la prova d’esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica.

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Salvatore Impellizzeri

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