La differenza del calcolo del punteggio per l’anzianità del servizio tra mobilità volontaria e mobilità d’ufficio potrebbe essere rivista allineandola ad un’unica modalità di calcolo.
Con il CCNI mobilità 2019-2022, la tabella valutazione titoli riferita all’anzianità del servizio ha due modalità di calcolo del puntaggio a seconda del tipo di mobilità, se la domanda è di mobilità volontaria abbiamo un tipo di calcolo e per la mobilità d’ufficio e le graduatorie interne di Istituto, abbiamo un altro meccanismo di calcolo del punteggio.
Per capire questa differenza di calcolo facciamo il caso di un docente con 30 anni di servizio, di cui 18 anni di ruolo e 12 anni di pre ruolo nello stesso grado di Istruzione. Nel caso di una domanda volontaria di mobilità, il docente suddetto avrà 180 punti, ovvero 6 punti per ogni anno di servizio prestato. Come si è potuto vedere, nella mobilità volontaria, gli anni di servizio di ruolo sono valutati allo stesso modo degli anni di servizio di pre ruolo. Lo stesso docente, per un eventuale mobilità d’ufficio, ma anche per il calcolo del puntaggio delle graduatorie interne di Istituto per l’individuazione dei docenti perdenti posto, avrà riconosciuti 136 punti ovvero 44 punti in meno rispetto al punteggio calcolato per la domanda di mobilità volontaria. Questo accade perchè il servizio di ruolo viene calcolato per intero, ovvero 6 punti, quindi si calcolano 108 punti, mentre il servizio di pre ruolo viene più che dimezzato, ovvero 3 punti per i primi 4 anni e due punti per gli altri 8 anni, ovvero 28 punti. Quindi lo stesso docente per la mobilità d’ufficio e per le graduatorie interne, a causa della disperità tra anzianità del servizio di ruolo e quella pre ruolo, avrà un punteggio di soli 136 punti.
Nel CCNI mobilità 2022-2025 questa problematica potrebbe essere affrontata per allinearsi alle regole dettate dalla direttiva europea 1999/70.
Un’anomalia quella del calcolo del punteggio del servizio pre-ruolo, valutato in modo più sfavorevole rispetto alla valutazione del punteggio del servizio di ruolo, che va a contrastare, con assoluta evidenza, la clausola n.4 della direttiva europea 1999/70.
Nel punto 1 della clausola 4 si afferma chiaramente che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato a meno che non sussistano ragioni oggettive. Nel punto 4 della clausola 4, l’accordo quadro si pone l’obiettivo di equiparare i criteri del periodo di anzianità del servizio tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato, eccetto quando ci siano giustificazioni oggettive.
Siccome il servizio di pre ruolo svolto dai docenti, anche in anni passati, ha sempre lo stesso valore del servizio prestato dai colleghi di ruolo, non si comprende il motivo per cui i contratti della mobilità, nelle tabelle riferite ai trasferimenti d’ufficio e alle graduatorie interne di Istituto, differenziano di molto il punteggio tra servizio svolto con contratto a tempo indeterminato e quello svolto con contratto a tempo determinato.
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