Categorie: Esami di Stato

Tanti sono i “centisti” grazie al bonus

Tre anni fa il credito di 15 lo raggiungevano pochi perché era ottenuto su un totale di 25/25 (e quindi con una media voti di 7,3) ma era più facile ottenere 70 punti su 75 possibili, tra prove scritte e colloquio, in quanto quest’ultimo veniva calcolato su 35/35 e non su 30 punti massimi come avviene ora. Il voto finale (lo sanno tutti o quasi) è tutto frutto di calcolo sommatorio numerico.
 Si costruisce come un edificio di mattoncini Lego sommando i punti di credito, quelli delle tre prove e del colloquio. All’occorrenza subentra il cosiddetto “Bonus”.
 Siccome all’esame di Stato, per arrivare ad un bel voto o al punteggio di 100/100, potrebbero mancare al candidato pochi punti, allora la commissione può assegnare, secondo dei motivati criteri, da uno a cinque punti a coloro che hanno un credito di almeno 15/25 e prendono almeno 70/75 nelle tre prove scritto-grafiche, più il colloquio. Forse dalla meritocrazia siamo passati alla “integrazia”.
Integrare è completare qualcosa con l’aggiunta di elementi mancanti. Difatti nella scuola italiana continua ancora ad esistere nei vecchi Licei artistici (ormai agli sgoccioli) l’anomalia di un corso di studi superiori con diploma quadriennale ma con la necessità di un quinto anno integrativo, post diploma e pre-universitario.
Di punteggio integrativo si parla nella legge 425/1997 che è a fondamento di questo nuovo esame di Stato, ma è soprattutto il Regolamento (DPR n. 323/1998) ad essere più esplicito. L’art. 4, comma 11 recita: “Fermo restando il massimo dei 20 punti (ndr. oggi 25 punti) complessivamente attribuibili, il CdC, nello scrutinio finale dell’ultimo anno, può motivatamente integrare il punteggio complessivo del credito conseguito dall’alunno…”. L’attribuzione del credito ovviamente va deliberata, motivata e verbalizzata.
 Alzi la mano tra i professori chi in 15 anni ha visto applicare questa integrazione a vantaggio degli alunni. Spesso le cose non si si fanno per… sbrigarsi! Eppure il rispetto delle leggi esige che vengano rispettati e possibilmente applicati tutti i commi , anche i più nascosti e sconosciuti!
Nell’OM 41/2012 per più di 15 volte si parla di integrazione, spesso accompagnando il termine con l’aggettivo “eventuale” (cioè possibile) perché affidata alla discrezionalità motivata del CdC e della Commissione di Esame. 
In conclusione: sulla base dell’ Art. 13, comma 11,e dell’Art.20 dell’OM 41/2012, fermo restando il punteggio massimo di cento/100, la Commissione d’esame può decidere di integrare di il punteggio-voto finale di Esame, (1 max 5) rispettando le norme ministeriali (un credito di almeno 15 punti e un risultato d’esame pari ad almeno 70 punti) e criteri aggiuntivi ad esempio se nel triennio non ha mai avuto debiti scolastici, se ha sempre riportato un voto di condotta pari o superiore a 8/10, se ha affrontato le prove di esame in modo serio ed esemplare…
Queste integrazioni sono però riservata ai più “nobili tra gli alunni”.
 Io credo, invece, che andrebbero estese a tutti i candidati e non solo ai più bravi. Dove vanno a finire l’impegno, il sacrificio, il lavoro, il superamento delle difficoltà e degli svantaggi di quegli alunni che partendo da voti scadenti arrivano, senza pedate, alla meritata sufficienza… rispetto a quelli che hanno sempre avuto volti alti, spesso con poco sforzo e raccomandazioni varie? Si eviterebbe così che i più bravi risultano bravissimi e centisti nei tabelloni finali mentre il resto della classe appare come una massa di sessantisti incapaci.
Dulcis in fundo vorrei ragionare e fare delle considerazioni sulla “lode”.
Prendiamo fiato per la prossima occasione.

Giovanni Sicali

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