Continua far discutere l’andamento della riapertura delle scuole in Campania, accelerato puntualmente da una sentenza del Tar, che boccia il governatore De Luca intimandogli di riportare in classe immediatamente le quarte e quinte elementari, come riferiamo in un altro articolo.
Ecco cosa si legge nel comunicato del Presidente della regione:
Il Tar della Campania si è pronunciato sull’ordinanza relativa all’attività scolastica nella nostra regione, stabilendo l’adeguamento alle disposizioni nazionali per quanto riguarda la scuola Primaria. Si ricorda che la Regione aveva già consentito l’attività didattica in presenza fino alla terza classe elementare, cui si aggiungono ora anche la quarta e la quinta, a partire dal 21 gennaio 2021.
La scuola media è ancora in DaD, nonostante la Campania sia regione gialla. E sarà così per tutta la settimana. Il 25 gennaio, invece, si torna in classe. Sempre il comunicato di regione riferisce:
Rimangono in vigore le disposizioni regionali relative alla scuola secondaria di primo grado, le cui attività in presenza restano pertanto sospese fino al 23 gennaio.
Il destino delle scuole superiori resta incerto.
Per la Secondaria di II grado si deciderà, come previsto nell’ordinanza regionale, dopo il 23 gennaio alla luce delle verifiche dell’Unità di Crisi. A breve sarà emanata un’ordinanza che riassumerà l’insieme delle decisioni relative all’attività scolastica, coerenti con quanto stabilito. Sarà consentito ai sindaci e alle autorità sanitarie locali di assumere decisioni connesse ai contesti locali.
Una situazione, quella scolastica, contro la quale si scaglia anche il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, che in più di un’occasione è apparso nemico giurato del Presidente di regione: “Vergognoso che la Regione Campania sia l’ultima ad avere aperto le scuole e la prima a chiuderle dopo pochi giorni, addirittura per i più piccoli. Una delle pagine più nere, sul piano politico, della presidenza della Regione”. Così il sindaco ai microfoni di Radio Capital.
Interpretando un estratto della sentenza del Tar, pare che lo Stato rivendichi di avere già fatto le sue valutazioni adottando le adeguate misure volte a bilanciare i diritti e gli interessi in gioco, tale che ulteriori restrizioni da parte delle regioni siano da considerarsi un’azione eccessiva.
“L’intervento statale, tanto più se mediante l’adozione di norme giuridiche di rango primario, volta a fronteggiare l’epidemia in atto, deve ritenersi caratterizzato da un previo bilanciamento e ricomposizione a livello nazionale dei vari interessi coinvolti” (Tar Catanzaro, sez. I, dec., n.2 del 2021). In tale ottica, i parametri individuati a livello centrale per “misurare” il livello di gravità locale del contagio e la distinzione dei territori in “fasce”, su scala regionale, in base al livello misurato e in via automatica, fanno corrispondere un predefinito livello di protezione e la previa identificazione del contenuto delle misure restrittive. Tale sostanziale corrispondenza tra livello misurato del contagio e contenuto delle misure restrittive apprestate, consustanziale al meccanismo delle “fasce”, esclude senz’altro la possibilità di misure ampliative, finanche con norme di rango primario (cfr. Corte cost., ord. 14 gennaio 2021, n. 4), ma rende assai problematica anche la possibilità di emanare misure più restrittive per gli enti substatali negli ambiti già presi in considerazione dalle disposizioni governative.
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