I docenti di strumento dei Licei musicali hanno finalmente a disposizione la sentenza del Tar del Lazio con cui viene accolto il loro ricorso contro il Miur che, sull’onda del risparmio a danno sempre dei lavoratori, aveva tagliato delle ore di strumento musicale.
Come è noto, anche i genitori degli alunni avevano perorato la loro causa, rivolgendosi anche ai sindacati affinchè si facessero parte attiva nel fornire al più presto informazioni in merito alle motivazioni del ritardo nella pubblicazione della sentenza discussa nel merito il 10 ottobre 2017 e di cui ancora non si avevano notizie, “con conseguente perdurare del danno a studenti e docenti”.
Ebbene, proprio oggi, il sito Fb “Sos –Licei musicali” pubblica il Pdf della sentenza con le relative motivazioni.
In sintesi il tar del Lazio precisa:
In sostanza un’ora di lezione frontale per il primo strumento musicale è stata sostituita con un’ora di ascolto e, tuttavia, la normativa in materia non prevede alcuna ora di “ascolto” nella disciplina “Esecuzione e interpretazione” né evidentemente l’ascolto può essere ricondotto comunque all’esecuzione e all’interpretazione dello strumento musicale e, pertanto, sebbene l’ascolto rappresenti una parte della didattica all’interno del liceo musicale, lo stesso non può prevalere in termini di ore di insegnamento impartite ai discenti, rispetto alle attività tecnico-pratiche, che rappresentano, appunto, la finalità principale della predetta tipologia di liceo, considerazione quest’ultima utile a respingere anche la tesi che l’interpretazione comprenda anche l’ascolto sotto il profilo della percezione in gruppo della postura e dell’esecuzione singola.
Peraltro la riduzione dell’orario di insegnamento frontale del primo strumento è stata dichiaratamente motivata da parte dell’amministrazione con le carenze della dotazione organica che, tuttavia, non costituisce una valida motivazione a supporto della scelta di non rispettare il piano di studi predisposto in sede normativa per la sezione musicale dei licei.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto siccome fondato nel merito, mentre le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla la nota impugnata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2017
Il Coordinamento nazionale genitori Licei Musicali che fa riferimento anche alla Pagina Facebook Sos-Salviamo le ore di Strumento, sottolinea che ricorso è stato istruito dall’avvocato Naso da un gruppo nutrito di genitori.
Ovviamente la sentenza è valida per tutti i gruppi ricorrenti e su tutto il territorio nazionale.
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