Home Archivio storico 1998-2013 Generico Tar Lazio: i 30 punti Ssis non si cumulano con il servizio

Tar Lazio: i 30 punti Ssis non si cumulano con il servizio

CONDIVIDI

Graduatorie permanenti da rifare. Il Tar del Lazio, infatti, ha annullato le disposizioni ministeriali che consentivano ai diplomati Ssis di cumulare il punteggio di servizio con  i 30 punti del diploma.
Fermo restando che tale incompatibilità si applica solo ai servizi resi durante il periodo di frequenza ai corsi di specializzazione.

Una pronuncia, dunque, di parziale annullamento che, comunque, in tutta probabilità, porrà il governo nelle condizioni di sanare la questione con un decreto-legge. Analogamente a quanto è avvenuto l’ano scorso, quando i giudici dello setto tribunale annullarono la quarta fascia delle graduatorie permanenti. Tanto più che, dopo la pronuncia del Tar Lazio, appare scontato che i Tar delle altre regioni annulleranno anche le graduatorie che sono state impugnate dai ricorrenti, individualmente, dopo la pubblicazione avvenuta in molte province d’Italia. Insomma, una sorta di reazione a catena.

Resta il fatto, che il Tar Lazio ha affermato la legittimità della maggiorazione di punteggio per il diploma Ssis che, però, non è cumulabile con i servizi resi in contemporanea che, a detta dei giudici amministrativi, deve essere considerato alla stregua di un periodo di tirocinio.

Il collegio amministrativo, inoltre, ha fatto luce anche sul problema della giurisdizione che, nonostante si tratti di graduatorie, resta in capo al giudice amministrativo. Così come pure al problema della mancanza di notifica ai controinteressati, che non rileva quando si tratta di atti di carattere generale. Una questione che la motivazione della sentenza liquida in poche righe: "In via preliminare questo tribunale amministrativo regionale conferma la propria giurisdizione sul ricorso in esame, che non andava notificato a pretesi controinteressati, avendo i provvedimenti impugnati valore e forza di atti generali, e dichiara inammissibile la costituzione dei "controinteressati" ai quali non risulta notificato il ricorso introduttivo del giudizio, trattandosi di atto di sostanziale intervento non notificato".