Tar Lazio: nel concorso dirigenti scolastici vale anche il servizio preruolo
Il Tar Lazio, sez. Roma, con sentenza n. 8086/2013 si è recentemente pronunciato sul ricorso presentato da diversi docenti contro il Miur e gli Uffici scolastici regionali per l’annullamento del bando di concorso (e relative graduatorie) emanato con DDG del 13 luglio 2011, avente ad oggetto l’indizione del concorso per esami e titoli peri l reclutamento di dirigenti scolastici.
Il ricorso chiedeva, in particolare, l’annullamento del DDG nella parte in cui, all’art. 3, comma 1 – REQUISITI DI AMMISSIONE, prescriveva che il requisito del servizio d’insegnamento effettivamente prestato di almeno cinque anni deve essere maturato dopo la nomina in ruolo, con esclusione, quindi, del complessivo servizio scolastico pre- ruolo, riconosciuto ai docenti assunti con contratto a tempo indeterminato in virtù del decreto di ricostruzione della carriera.
I ricorrenti erano insegnanti di ruolo delle istituzioni scolastiche ed educative statali, in possesso di laurea, che avevano maturato un servizio effettivamente prestato di almeno cinque anni per effetto del decreto di ricostruzione giuridica della carriera e, dunque, cumulando il servizio di ruolo con il servizio pre-ruolo prestato con i contratti a tempo determinato (annuali o fino al termine delle attività didattiche).
Tali ricorrenti, risultati vincitori del concorso avendo superato tutte le fasi dello stesso concorso (preselezione, le prove scritte e le prove orali), erano stati però inseriti “con riserva” nelle graduatorie di merito per il reclutamento dei Dirigenti scolastici.
Sulla base di diverse sentenze recenti della Corte di Giustizia Europea del 2011 e 2012, che si sono espresse sulla non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e quelli a tempo determinato, il Tar Lazio è giunto alla conclusione che deve essereesaminata la questione della incidenza delle conclusioni della Corte di Giustizia sulla fattispecie disciplinata dall’art. 1, comma 618, della legge n. 296 del 2006 che definisce le modalità delle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici fissandone i principi tra i quali quello del requisito, in capo al personale docente educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso di laurea, della maturazione dopo la nomina in ruolo di “…servizio effettivamente prestato di almeno cinque anni”.
Le decisioni della Corte di Giustizia si stagliano nella considerazione, enunciata nelle stesse pronunce, che osta a che “i periodi di servizio prestati da un dipendente pubblico temporaneo di un’Amministrazione pubblica non vengono presi in considerazione ai fini dell’accesso di quest’ultimo, divenuto nel frattempo dipendente pubblico di ruolo…, a meno che la esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive…”.
Ciò perché “…il semplice fatto che il dipendente pubblico temporaneo abbia prestato detti periodi di servizio in base ad un contratto o un rapporto di lavoro a tempo determinato non costituisce una tale ragione oggettiva”.
Il Tar ha ritenuto di aderire al principio affermato nella decisione pubblicata in data 8/9/2011 poi confermata anche con successiva decisione della stessa Corte di Giustizia (Sesta Sezione) del 18 ottobre 2012.
Ha così accolto il ricorso collettivo, ma alle seguenti condizioni:
“In conclusione la impugnativa proposta con il ricorso introduttivo seguito dai successivi motivi aggiunti avente ad oggetto la esclusione dalla procedura preselettiva per la partecipazione al concorso di cui trattasi viene a trovare possibilità di accoglimento per quelli tra i ricorrenti che versioni nelle seguenti condizioni: a)abbiano svolto insegnamenti in posizione non di ruolo a tempo determinato anche prima della assunzione con contratti a tempo indeterminato per periodi utili ai fini del raggiungimento dei complessivi cinque anni che si richiedono;
b)hanno superato le prove dello stesso concorso (preselettive e successive) cui abbiano comunque partecipato anche in virtù dei provvedimenti intervenuti nella fase del giudizio cautelare;
c)abbiano presentato, in riferimento ad apposita censura formulata nel ricorso introduttivo, domanda di ammissione anche in forma cartacea, nei quali sensi il Collegio ritiene definibile la stessa censura che i ricorrenti hanno formulato sin dal ricorso introduttivo (secondo motivo).”