Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni.
La deroga non può essere superiore al 10%, per cui si arriverebbe a un numero massimo di 22 alunni.
Per questo i genitori di un ragazzo, che era stato inserito in una classe iniziale composta da ben trentuno alunni, tra l’altro con la presenza di un altro alunno con disabilità, si sono rivolti al Tar che ha doto loro ragione.
La sentenza, scrive disabili.com, si è basata sulle motivazioni dei ricorrenti, che hanno evidenziato non solo la violazione del DPR 81/09, ma anche delle fonti costituzionali e del dettato della L. 104/92: l’inserimento all’interno di una classe di trentuno alunni, di cui due con disabilità grave, viola di fatto il diritto costituzionale all’istruzione e all’integrazione scolastica. L’eccessivo affollamento della classe mina, infatti, il corretto svolgimento della didattica ed è foriero di effetti negativi sull’inclusione scolastica.
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La sentenza ha riaffermato l’obiettivo primario della massima tutela possibile degli interessati all’istruzione e all’integrazione nella classe e nel gruppo scolastico, definendolo un diritto che assume natura individuale e sociale, dal momento che l’istruzione rappresenta uno dei fattori maggiormente incidenti sui rapporti dell’individuo e sulle sue possibilità di affermazione personale e professionale.
Il TAR, infine, ha condannato, pubblica sempre disabili.com, le amministrazioni resistenti alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 3000, oltre agli accessori.