Un’interessante circolare dell’U.S.R. Veneto ha recentemente fornito precisazioni in materia di tasse e contributi per l’iscrizione alle Istituzioni Scolastiche Statali.
Innanzitutto, viene ribadita la distinzione tra le tasse scolastiche erariali e i contributi scolastici: le prime sono espressione della potestà impositiva dello Stato e vanno pagate obbligatoriamente quando previste e cioè solo negli ultimi due anni delle scuole secondarie superiori (dopo il compimento del sedicesimo anno di età e il conseguente assolvimento dell’obbligo scolastico); i secondi, sono invece di natura volontaria e facoltativa, per l’arricchimento dell’offerta culturale e formativa degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado.
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Le tasse scolastiche si distinguono in:
- Tassa di iscrizione: esigibile all’atto dell’iscrizione ad un corso di studi secondari, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente, e vale per l’intera durata del ciclo, non è rateizzabile ed è devoluta integralmente all’Erario.
- Tassa di frequenza: deve essere corrisposta ogni anno, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente, e può essere rateizzata.
- Tassa di esame: deve essere corrisposta esclusivamente nella scuola secondaria superiore al momento della presentazione della domanda per gli esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di Stato (ex maturità).
- Tassa di diploma: la tassa deve essere corrisposta in unica soluzione, al momento della consegna del titolo di studio. L’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche può essere consentito per merito, per motivi economici e per appartenenza a speciali categorie di beneficiari. Questi tipi di esonero valgono per tutte le tasse scolastiche.
I contributi scolastici, invece, per il principio dell’obbligatorietà e gratuità dell’istruzione previsto dall’art. 34 della Costituzione, possono essere richiesti solo ed esclusivamente quali contribuzioni volontarie e, quindi, facoltative per il miglioramento e l’ampliamento dell’offerta formativa degli alunni e per raggiungere livelli qualitativi più elevati nelle scuole.
Quindi, le scuole possono richiedere alla famiglia dello studente l’elargizione di un contributo volontario per l’espletamento delle attività curriculari, di quelle connesse all’assolvimento dell’obbligo scolastico (fotocopie, materiale didattico, beni di consumo o altro) e per il rimborso delle spese sostenute per conto delle famiglie medesime (quali ad es: assicurazione individuale degli studenti per RC e infortuni, libretto delle assenze, gite scolastiche, utilizzo di laboratori etc.).
Tuttavia, è illegittimo e si configura come una violazione del dovere d’ufficio, subordinare la regolarità dell’iscrizione degli alunni (vincolata solo al corretto pagamento delle sole tasse erariali) al preventivo versamento del contributo scolastico.
In merito alle detrazioni, le spese per l’istruzione non universitaria sono detraibili dall’imposta sul reddito nella misura del 19 per cento (fino al limite massimo, per l’anno 2016, di euro 564,00 per alunno o studente).
Tra le spese ammesse alla detrazione rientrano, in quanto connesse alla frequenza scolastica:
- le tasse (di iscrizione e di frequenza)
- i contributi obbligatori
- i contributi volontari
- la mensa scolastica e per i servizi scolastici integrativi quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola
- le gite scolastiche
- l’assicurazione della scuola
- ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza).
Non spetta, invece, la detrazione per le spese relative a:
- acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado;
- servizio di trasporto scolastico, in quanto si tratta di un servizio alternativo al trasporto pubblico per il quale non è attualmente prevista alcuna agevolazione.
Infine, l’U.S.R. “bacchetta” le scuole e scrive: “qualora pervenissero esposti circostanziati in merito alla consegna di moduli di versamento di tasse e contributi, privi della necessaria specificazione in merito alla loro obbligatorietà/volontarietà, alla loro finalizzazione, alla possibilità di avvalersi della detrazione fiscale, questo Ufficio dovrà attivare i controlli di propria competenza per accertare le responsabilità”.
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