Un’interessante circolare dell’U.S.R. Veneto ha recentemente fornito precisazioni in materia di tasse e contributi per l’iscrizione alle Istituzioni Scolastiche Statali.
Innanzitutto, viene ribadita la distinzione tra le tasse scolastiche erariali e i contributi scolastici: le prime sono espressione della potestà impositiva dello Stato e vanno pagate obbligatoriamente quando previste e cioè solo negli ultimi due anni delle scuole secondarie superiori (dopo il compimento del sedicesimo anno di età e il conseguente assolvimento dell’obbligo scolastico); i secondi, sono invece di natura volontaria e facoltativa, per l’arricchimento dell’offerta culturale e formativa degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado.
{loadposition carta-docente}
Le tasse scolastiche si distinguono in:
I contributi scolastici, invece, per il principio dell’obbligatorietà e gratuità dell’istruzione previsto dall’art. 34 della Costituzione, possono essere richiesti solo ed esclusivamente quali contribuzioni volontarie e, quindi, facoltative per il miglioramento e l’ampliamento dell’offerta formativa degli alunni e per raggiungere livelli qualitativi più elevati nelle scuole.
Quindi, le scuole possono richiedere alla famiglia dello studente l’elargizione di un contributo volontario per l’espletamento delle attività curriculari, di quelle connesse all’assolvimento dell’obbligo scolastico (fotocopie, materiale didattico, beni di consumo o altro) e per il rimborso delle spese sostenute per conto delle famiglie medesime (quali ad es: assicurazione individuale degli studenti per RC e infortuni, libretto delle assenze, gite scolastiche, utilizzo di laboratori etc.).
Tuttavia, è illegittimo e si configura come una violazione del dovere d’ufficio, subordinare la regolarità dell’iscrizione degli alunni (vincolata solo al corretto pagamento delle sole tasse erariali) al preventivo versamento del contributo scolastico.
In merito alle detrazioni, le spese per l’istruzione non universitaria sono detraibili dall’imposta sul reddito nella misura del 19 per cento (fino al limite massimo, per l’anno 2016, di euro 564,00 per alunno o studente).
Tra le spese ammesse alla detrazione rientrano, in quanto connesse alla frequenza scolastica:
Non spetta, invece, la detrazione per le spese relative a:
Infine, l’U.S.R. “bacchetta” le scuole e scrive: “qualora pervenissero esposti circostanziati in merito alla consegna di moduli di versamento di tasse e contributi, privi della necessaria specificazione in merito alla loro obbligatorietà/volontarietà, alla loro finalizzazione, alla possibilità di avvalersi della detrazione fiscale, questo Ufficio dovrà attivare i controlli di propria competenza per accertare le responsabilità”.
{loadposition facebook}
Salve, sono un docente di sostegno, di ruolo nella scuola secondaria e desidero far conoscere…
Pubblicare le graduatorie dei candidati docenti risultati idonei ai concorsi, ammetterli a frequentare il corso…
A volte capita, soprattutto per le festività natalizie, ma anche per altre particolari ricorrenze, che…
La Corte costituzionale si è espressa sulla questione di legittimità costituzionale della legge n. 86…
Un fatto di cronaca nera sta scioccando il Paese: un uomo di 45 anni, ex…
Il decreto 140/2024 nell’individuare per il triennio 2024/2027 i criteri di riparto riguardanti le posizioni…