Come accade ogni anno in questo periodo, gli Uffici scolastici regionali si vedono costrette ad emanare indicazioni precise per le scuole in merito alla richiesta alle famiglie del pagamento di tasse e contributi.
Ora è la volta dell’U.s.r. per il Veneto, con nota 18405 del 7 ottobre.
Innanzitutto, la nota ribadisce la distinzione tra tasse scolastiche erariali, espressione della potestà impositiva dello Stato e che vanno pagate obbligatoriamente quando previste e cioè solo negli ultimi due anni delle scuole secondarie superiori (dopo il compimento del sedicesimo anno di età e il conseguente assolvimento dell’obbligo scolastico) e i contributi scolastici di natura volontaria e facoltativa volti all’arricchimento dell’offerta culturale e formativa degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado.
La normativa vigente in tema di tasse scolastiche prevede quattro distinti tipi di tributo:
1) Tassa di iscrizione: esigibile all’atto dell’iscrizione ad un corso di studi secondari, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente, e vale per l’intera durata del ciclo, non è rateizzabile ed è devoluta integralmente all’Erario.
2) Tassa di frequenza: deve essere corrisposta ogni anno, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente, e può essere rateizzata.
3) Tassa di esame: deve essere corrisposta esclusivamente nella scuola secondaria superiore al momento della presentazione della domanda per gli esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di Stato (ex maturità).
4) Tassa di diploma: la tassa deve essere corrisposta in unica soluzione, al momento della consegna del titolo di studio.
L’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche può essere consentito per merito, per motivi economici e per appartenenza a speciali categorie di beneficiari.
Invece, i contributi scolastici possono essere richiesti solo ed esclusivamente quali contribuzioni volontarie e, quindi, facoltative per il miglioramento e l’ampliamento dell’offerta formativa degli alunni e per raggiungere livelli qualitativi più elevati nelle scuole.
Ma è illegittimo, e si configura come una violazione del dovere d’ufficio, subordinare la regolarità dell’iscrizione degli alunni (vincolata solo al corretto pagamento delle sole tasse erariali) al preventivo versamento del contributo scolastico.
L’U.s.r. ricorda infine che i contributi scolastici volontari a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado,finalizzati all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa, trattandosi di erogazioni liberali, sono detraibili dall’imposta sul reddito, nella misura del 19%, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e rechi nella causale uno o più, a seconda dei casi, dei seguenti fini: innovazione tecnologica, edilizia scolastica e ampliamento dell’offerta formativa. Se manca la causale o se dalla causale non si evince la motivazione del versamento, ai fini della detraibilità delle somme, è necessaria un’apposita dichiarazione dell’Istituto scolastico.
Non costituiscono, invece, onere detraibile i contributi volontari destinati per lo più al funzionamento amministrativo e didattico, in particolare per l’acquisto di materiale di pulizia e cancelleria. Non rientrano, inoltre, tra le spese detraibili, neppure i rimborsi delle spese sostenute per conto delle famiglie quali, ad esempio, per l’assicurazione individuale degli studenti per RC e infortuni in aggiunta a quella base, per il libretto delle assenze, per gite scolastiche, ecc.