Il Miur ha pubblicato la nota 13053 del 14 giugno 2019, riguardante l’esonero dal pagamento dalle tasse scolastiche per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020.
Le tasse scolastiche, ricordiamo, sono dovute per il quarto e quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e sono:
Per ottenere l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche è necessario l’aver ottenuto un voto di comportamento non inferiore a otto decimi. Al contempo il beneficio per ottenere l’esonero decade per gli studenti che hanno ricevuto una sanzione disciplinare superiore a cinque giorni di sospensione, nonché per i ripetenti, tranne i casi di comprovata infermità.
Il D.M. n. 370 del 19 aprile 2019 ha previsto che gli studenti delle classi quarte delle scuole secondarie di secondo grado dell’anno scolastico 2018/2019 appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (lSEE) è pari o inferiore a euro 20.000,00 sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche. Con successiva nota saranno fornite indicazioni per coloro che hanno pagato le tasse per l’anno scolastico 2018/2019 pur essendo esonerati, atteso che al momento sono in corso interlocuzioni con l’Agenzia delle Entrate volte a definire la relativa procedura.
Lo stesso D.M. n. 370/2019 ha previsto che, dall’anno scolastico 2019/2020, gli studenti delle classi quarte e quinte appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sia pari o inferiore a euro 20.000,00 sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche.
L’esonero è riconosciuto su domanda, nella quale indicare il valore ISEE riportato in un’attestazione in corso di validità e riferito all’anno solare precedente a quello nel corso del quale viene richiesto l’esonero.
Restano esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche gli studenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore alla media di otto decimi negli scrutini finali.
Sono esonerati dal pagamento delle tasse anche i figli di cittadini italiani residenti all’estero che svolgono i loro studi in Italia. Per gli studenti stranieri che si iscrivono nelle istituzioni scolastiche statali l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche è concesso a condizioni di reciprocità.
Infime, con riferimento al versamento dell’eventuale contributo da parte dei candidati esterni agli esami di Stato, il Miur ribadisce che il versamento del predetto contributo da parte di candidati esterni agli esami di Stato nella misura richiesta, regolarmente deliberata dal Consiglio di istituto, è dovuto esclusivamente qualora essi intendano sostenere esami con prove pratiche di laboratorio. La misura del contributo per le suddette prove pratiche di laboratorio deve, comunque, essere stabilita con riferimento ai costi effettivamente sostenuti.
Il pagamento della tassa erariale, nonché dell’eventuale contributo, deve essere effettuato e documentato all’istituto di assegnazione dei candidati successivamente alla definizione della loro sede d’esame da parte del competente Direttore generale.
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