Il decreto del Miur sulle tasse scolastiche individua la nuova soglia Isee per l’esonero dal pagamento. La soglia è fissata a 20 mila euro, diversamente dallo scorso anno quando la soglia era di 15.748,79 euro.
“Il valore dell’Isee al di sotto del quale è previsto l’esonero totale del pagamento delle tasse scolastiche per le studentesse e gli studenti del quarto e quinto anno dell’istruzione secondaria di secondo grado è pari a 20.000 euro”. E’ quanto previsto dal decreto ministeriale sul quale è stato raggiunto l’accordo in Conferenza Unificata.
E’ bene specificare che questa disposizione si applica a decorrere dall’anno scolastico 2018-2019 per le studentesse e gli studenti iscritti alle quarte classi della scuola secondaria di secondo grado e a decorrere dal 2019-2020 per gli iscritti alle quarte e quinte classi.
Questo innalzamento dell’Isee comporta certamente un aumento della platea dei beneficiari: in base alla relazione allegata al decreto, scrive Il Sole 24 Ore, sono 463.173 gli studenti che ne dovrebbero usufruire per un costo valutato in oltre 11 milioni.
E’ bene ricordare quali sono le tasse scolastiche e pertanto possiamo distinguerle in:
Diversi, invece, sono i contributi scolastici: per il principio dell’obbligatorietà e gratuità dell’istruzione previsto dall’art. 34 della Costituzione, possono essere richiesti solo ed esclusivamente quali contribuzioni volontarie e, quindi, facoltative per il miglioramento e l’ampliamento dell’offerta formativa degli alunni e per raggiungere livelli qualitativi più elevati nelle scuole.
Quindi, le scuole possono richiedere alla famiglia dello studente un contributo volontario per l’espletamento delle attività curriculari, di quelle connesse all’assolvimento dell’obbligo scolastico (fotocopie, materiale didattico, beni di consumo o altro) e per il rimborso delle spese sostenute per conto delle famiglie medesime (quali ad es: assicurazione individuale degli studenti per RC e infortuni, libretto delle assenze, gite scolastiche, utilizzo di laboratori etc.).
Tuttavia, è bene ricordare che è illegittimo e si configura come una violazione del dovere d’ufficio, subordinare la regolarità dell’iscrizione degli alunni (vincolata solo al corretto pagamento delle sole tasse erariali) al preventivo versamento del contributo scolastico.
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