Abbiamo sempre distinto gli istituti non statali seri, dai “diplomifici”, dove è sufficiente pagare per ottenere la promozione a classi successive. Roba da magistratura!
Negli ultimi anni si è anche assistito al boom di studenti “saltanti” che, grazie alla media di votazioni di 8/10, riportata negli scrutini del quarto anno di scuola secondaria superiore, ottenevano l’ammissione tout court agli esami di Stato, evitando la frequenza del quinto anno. Fenomeno “sociale” che ha coinvolto gli istituti paritari, da quando la commissione esaminatrice è composta da insegnanti interni, pagati direttamente dal gestore, con il presidente esterno.
Per eliminare, o almeno contenere questi fenomeni, il Miur ha introdotto, nel decreto legislativo 17 ottobre 2005, una nuova norma, la numero 3, che recita:
” Sono altresì ammessi all’esame di Stato nella sessione dello stesso anno, gli studenti del penultimo anno del corso di studi che, nello scrutinio finale del primo periodo biennale, abbiano riportato una votazione non inferiore alla media di sette decimi e, nello scrutinio
finale del secondo periodo biennale, una votazione non inferiore agli otto decimi in ciascuna disciplina, ferma restando la particolare disciplina concernente la valutazione dell’insegnamento di educazione fisica”.
Detto percorso di studi, con relativa valutazione, come si evince chiaramente, renderà più improbabile il salto del quinto anno, ripristinando una parità, almeno formale, dei percorsi di studio statali e paritari.