Categorie: Didattica

Tempo di scrutini ed esami di settembre

I punti fermi per la regolarità e validità dello svolgimento di uno scrutinio si possono così riassumere:

1. Il Consiglio di Classe (CdC) deve essere “collegio perfetto”: devono essere presenti tutti i docenti della classe scrutinata. Eventuali assenti giustificati devono essere sostituiti con delega scritta, protocollata e firmata dal DS o (in sua assenza) dal collaboratore Vicario, nel rispettando delle norme e dei principi delle sostituzioni. Il numero totale dei componenti il CdC deve rimanere invariato.

2. Il DS presiede lo scrutinio – o può delegare un docente del CdC (art. 5 c.5 del DLgs 297/94) – e sceglie tra i docenti il segretario verbalizzante.

3. “I voti si assegnano, su proposta dei singoli professori, in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante l’ultimo periodo delle lezioni”. (Art. 79 del Regio Decreto 653/1925). I voti si propongono in decimi interi in base ai criteri valutativi indicati dal POF dell’Istituto.

4. Il voto proposto da ogni docente per la sua disciplina è deliberato da tutto il CdC. Le decisioni vengono prese all’unanimità o a maggioranza dei componenti il CdC e in caso di parità numerica prevale il voto espresso del Presidente. Non è assolutamente possibile astenersi dalla votazione, che è sempre palese.

5. I docenti di sostegno partecipano al CdC dato che “ a norma dell’art. 315, c.5, del D.Lvo n.297/1994, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe”. (cfr. Art. 15 c.10 dell’O.M. n. 90/2001). Se sono più di uno per uno stesso alunno esprimono un solo voto nelle decisioni del CdC.

6. I docenti di Approfondimento in materie letterarie come gli Insegnanti tecnico Partici (ITP) partecipano al CdC ma assegnano (per la disciplina) un voto unico insieme al docente della “teoria” o “curriculare”.

7. L’insegnante di Religione Cattolica partecipa al CdC, ma soltanto per gli allievi che si sono avvalsi dell’IRC e si assenta quando si discute degli altri alunni. Non esprime un voto numerico in decimi, ma si limita ad una annotazione motivata che viene allegata al documento di valutazione.

8. Il docente di alternativa alla Religione Cattolica partecipa allo scrutinio limitatamente agli alunni che seguono le attività medesime. (Cfr. Nota MIUR n. 695 del 9/2/2012).

9. Non è possibile organizzare dei “prescrutini” perché, come recita l’art. 193 c.1 del D.Lgs. n. 297/1994, “I voti di profitto e di condotta degli alunni (…) sono deliberati dal CdC al termine delle lezioni”, stabilito per ogni regione. Il POF di Istituto può programmare dei “prescrutini” senza però che in quella sede vengano prese delle decisioni definitive che competono solo ed esclusivamente al CdC convocato per lo scrutinio.

10. Non esistono norme che impongono la necessità di fare firmare agli allievi, da parte dei docenti, i programmi effettivamente svolti durante l’anno scolastico o altri atti. Questo perché l’insegnante nell’esercizio delle sue funzioni è un pubblico ufficiale che risponde in prima persona degli documenti scolastici prodotti e da lui firmati. Nessun DS né tantomeno presidente di commissione di esame di Stato può pretendere la firma degli alunni. Quella che conta è la responsabilità del docente e la sua firma.

Giovanni Sicali

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