L’art. 17 del CCNL Scuola, al comma 9, stabilisce che “In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione”.
Quindi, nei giorni di effettuazione delle terapie non devono essere applicate le decurtazioni retributive previste dalle disposizioni legislative e contrattuali. L’esclusione delle suddette decurtazioni è stata confermata anche dalle circolari n. 7 del 2008 e n. 8 del 2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica.
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In merito alla procedura per il riconoscimento della grave patologia, recentemente l’ARAN, con orientamento applicativo RIC_054, ha risposto alla seguente domanda:
“L’Amministrazione può, autonomamente, concedere i benefici connessi alle terapie salvavita o è necessario sempre attivare le procedure previste?”
Questa è la risposta:
“La procedura per il riconoscimento della grave patologia è attivata dal dipendente, secondo le previsioni contrattuali e, ove l’esito sia favorevole, il beneficio in argomento decorre dalla data della domanda di accertamento. La verifica della situazione di gravità e della necessità delle relative terapie salvavita dipendono in via esclusiva da un giudizio di carattere medico e non possono, quindi, in alcun modo formare oggetto di autonomo apprezzamento da parte dell’Amministrazione”.
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