Dopo il termine delle lezioni i docenti si dovranno recare a scuola per svolgere gli scrutini e per tutte le attività deliberate nel piano annuale delle attività. Non sarebbe legittimo obbligare i docenti, terminate ufficialmente le lezioni, a presenziare a scuola per 18 ore settimanali o per 3 o 4 ore al giorno fino al 30 di giugno.
Bisogna sapere che il comma 5 dell’art.28 del CCNL scuola 2006/2009, la cui vigenza è garantita dal comma 10 dell’art.1 del CCNL scuola 2016-2018, stabilisce che “nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali”. Questo significa che se in una data Regione la scuola terminasse il 9 giugno 2022, dal 10 giugno al 30 giugno non è più applicabile l’orario di servizio settimanale definito dalla suddetta norma contrattuale per lo svolgimento dell’attività d’insegnamento.
In buona sostanza l’ordinario orario settimanale dei docenti è obbligatorio solo nei periodi in cui si svolgono le lezioni in classe, come stabilito dal decreto sul calendario scolastico 2021/2022 deliberato e approvato della Giunta regionale, ma non continua la sua efficacia quando gli alunni sono in vacanza (ovvero i primi giorni di settembre, in giugno dopo la chiusura della scuola, durante le festività di Natale e Pasqua).
Dopo il termine delle lezioni i docenti devono recarsi a scuola per svolgere, secondo il calendario diramato per circolare interna, gli scrutini finali e per svolgere tutte le attività deliberate dal Collegio e inserite nel piano annuale. In buona sostanza, oltre gli scrutini finali, c’è da svolgere il Collegio docenti di fine anno scolastico o altre attività evidentemente deliberate. Non è assolutamente ipotizzabile un orario di servizio per i docenti che inizi alle 8 e termini alle 12, per tutti i giorni successivi al termine delle lezioni e fino almeno al 30 giugno.
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