Personale

Termine delle lezioni, i docenti a scuola solo per gli scrutini e le attività deliberate dal Collegio

Dopo il termine delle lezioni i docenti si dovranno recare a scuola per svolgere gli scrutini e per tutte le attività deliberate nel piano annuale delle attività. Non sarebbe legittimo obbligare i docenti, terminate ufficialmente le lezioni, a presenziare a scuola per 18 ore settimanali o per 3 o 4 ore al giorno fino al 30 di giugno.

Orario di servizio dei prof

Bisogna sapere che il comma 5 dell’art.28 del CCNL scuola 2006/2009, la cui vigenza è garantita dal comma 10 dell’art.1 del CCNL scuola 2016-2018, stabilisce che “nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali”. Questo significa che se in una data Regione la scuola terminasse il 9 giugno 2022, dal 10 giugno al 30 giugno non è più applicabile l’orario di servizio settimanale definito dalla suddetta norma contrattuale per lo svolgimento dell’attività d’insegnamento.

In buona sostanza l’ordinario orario settimanale dei docenti è obbligatorio solo nei periodi in cui si svolgono le lezioni in classe, come stabilito dal decreto sul calendario scolastico 2021/2022 deliberato e approvato della Giunta regionale, ma non continua la sua efficacia quando gli alunni sono in vacanza (ovvero i primi giorni di settembre, in giugno dopo la chiusura della scuola, durante le festività di Natale e Pasqua).

Servizio dopo termine lezioni

Dopo il termine delle lezioni i docenti devono recarsi a scuola per svolgere, secondo il calendario diramato per circolare interna, gli scrutini finali e per svolgere tutte le attività deliberate dal Collegio e inserite nel piano annuale. In buona sostanza, oltre gli scrutini finali, c’è da svolgere il Collegio docenti di fine anno scolastico o altre attività evidentemente deliberate. Non è assolutamente ipotizzabile un orario di servizio per i docenti che inizi alle 8 e termini alle 12, per tutti i giorni successivi al termine delle lezioni e fino almeno al 30 giugno.

Lucio Ficara

Articoli recenti

Imparare poesie memoria: esercizio inutile o ‘talismano per il futuro’ come sosteneva Calvino?

“Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale…”. In quanti, tra coloro che hanno…

20/12/2024

Appello al Presidente Mattarella da uno degli idonei del concorso PNRR 1

Egregio Presidente della Repubblica,  Sergio Mattarella, Mi rivolgo a Lei, con profondo rispetto, per portare alla…

20/12/2024

Prove Invalsi 2025, iscrizioni delle scuole già aperte: tra le novità, la rilevazione delle competenze digitali. Lettera del Presidente Ricci

Dal 12 novembre scorso sono aperre le iscrizioni alle Rilevazioni Nazionali degli apprendimenti per l’anno…

19/12/2024

Fondi Mof 2024/2025, la Gilda non firma la preintesa: 13 milioni per lavoro aggiuntivo degli Ata, 300 euro pratica di pensione

La Federazione Gilda Unams, come riporta un comunicato, non ha sottoscritto la preintesa sull’integrazione ai…

19/12/2024

Studente modello non ammesso agli esami con la media del sei dopo la morte del papà: vince il ricorso, ma i prof lo bocciano

Una questione contorta: uno studente dalla brillante carriera scolastica non è stato ammesso alla maturità…

19/12/2024