Una docente, nostra assidua lettrice, ci scrive chiedendoci se un dirigente scolastico può fare una circolare in cui obblighi i docenti ad essere presenti a scuola dopo il termine delle lezioni dalle ore 9 alle ore 12 di tutti i giorni fino al 30 giugno. Rispondiamo che una tale circolare è illegittima e non rispetta nessuna norma legislativa e/o contrattuale. Per cui i docenti dovranno garantire la loro presenza a tutti gli scrutini e alle attività collegiali programmate e deliberate. In caso di emergenza, per cui si rende necessario un Collegio docenti straordinario, anche in quel caso i docenti devono garantire la presenza.
Gli obblighi di servizio degli insegnanti sono regolati dagli artt. 28 e 29 del CCNL 2006-2009, che per effetto del comma 10 art.1 del CCNL 2016-2018 restano pienamente vigenti e continuano ad esserlo per effetto del nuovo CCNL scuola 2019-2021. L’art.43 del CCNL scuola 2019-2021 al comma 4 specifica che gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di tale piano è data informazione all’OO.SS. di cui all’art. 7. Nel comma 5 si fa riferimento all’orario di servizio dei docenti durante il periodo delle lezioni e nei commi successivi si specifica anche la normativa riferita ai posti di potenziamento e allo svolgimento delle attività organizzative della scuola.
È utile sapere anche che le tradizionali ore di servizio dei docenti cessano con il termine delle lezioni. Infatti nella normativa contrattuale è scritto: “In coerenza con il calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali”.
Si comprende benissimo che le 25, 22 o 18 ore settimanali di attività d’insegnamento sono riferite esclusivamente a quanto è decretato dal calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale. È utile sapere che quando terminano le lezioni, cessa anche l’efficacia del su citato comma 5, quindi è illegittimo che un dirigente scolastico chieda il rispetto dell’obbligo di servizio ai sensi del comma 5 dell’art.43 del CCNL 2019-2021 anche dopo il termine delle lezioni.
Altra cosa sarebbe stata se sul piano delle attività, deliberato ad inizio anno dal Collegio docenti, fosse stato previsto l’espletamento di un corso di formazione o delle attività collegiali rientranti nei doveri contrattuali del docente. In buona sostanza con le norme attuali nessun dirigente scolastico può obbligare gli insegnanti al rispetto del proprio orario servizio dal termine delle lezioni fino al 30 giugno o fino all’entrata in ferie del docente.
Bisogna fare attenzione a non pensare che dopo il termine delle lezioni il docente sia in ferie, perché invece non è affatto così. Il docente è comunque in servizio e deve essere sempre reperibile da parte della scuola per cui lavora. Potrebbero esserci delle esigenze particolari di servizio, come la sostituzione dii altro docente che sta svolgendo gli esami di Stato, che impongono la reperibilità dei docenti.
I docenti impegnati nella funzione dell’orientamento e individuati dalla scuola, potrebbero essere chiamati a svolgere la loro attività anche durante il periodo successivo al termine delle lezioni ma in regime di attività didattica. Quindi se la scuola organizzasse qualcosa che coinvolga gli studenti sull’orientamento, i docenti tutor, non essendo in ferie dovrebbero svolgere l’attività di orientamento.
Sono tutte circolari illegittime quelle in cui si pretende la presenza a scuola dei docenti secondo il loro orario di servizio o secondo un orario di servizio imposto dalla scuola. Non esiste la presenza a scuola dei docenti senza attività programmate e deliberate o per motivi di urgenza debitamente motivati.
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