Terremoto: competenze certificate per valutare l’agibilità degli edifici in emergenza post-sismica

“Oggi le scuole resteranno chiuse nella Capitale”. Lo annuncia la sindaca Virginia Raggi in un post su Facebook.
Raggi precisa che “l’amministrazione intende chiudere le scuole in via cautelativa in modo tale che i tecnici e i responsabili della sicurezza possano andare ad effettuare tutte le verifiche per vedere e valutare se il terremoto ha comportato lesioni o comunque danni gravi”. Così riporta l’ANSA Lazio.

A tal riguardo facciamo alcune considerazioni partendo dal premessa che la valutazione di agibilità in emergenza post-sismica è una valutazione temporanea volta a stabilire se, in presenza di una crisi sismica in atto, gli edifici colpiti dal terremoto possano essere utilizzati restando ragionevolmente protetta la vita umana.

Continuando il nostro ragionamento evidenziamo che tale giudizio sull’agibilità non ha nulla a che vedere con la valutazione della vulnerabilità sismica dell’edificio che richiede valutazioni e prove più complesse, secondo quanto previsto dalle vigenti Norme Tecniche sulle Costruzioni.

Pertanto la dichiarazione di agibilità consiste, esclusivamente, nel verificare che la funzionalità dell’edificio, quale si presentava prima del sisma, non sia stata sostanzialmente alterata a causa dei danni provocati dallo stesso.
Ciò significa che a seguito di una scossa successiva, di intensità non superiore a quella per cui è richiesta la verifica, è ragionevole supporre che non ne derivi un incremento significativo del livello di danneggiamento generale. Detto questo vediamo quali competenze professionali si deve possedere per valutare se il terremoto ha comportato lesioni o comunque danni gravi.

Possono dare una valutazione di agibilità in emergenza post-sismica tutti i tecnici (abilitati ad un albo professionale: Ingegneri o Architetti) che abbiano avuto esperienze analoghe in precedenti terremoti oppure abbiano frequentato i corsi predisposti dalla protezione civile superando un test finale.

L’utilizzo delle figure degli RSPP per fare valutazione di agibilità in emergenza post-sismica, pone un serio rischio sull’attendibilità soprattutto nell’esatta compilazione delle relative schede. Si ricorda che l’articolo 33 elenca gli obblighi dell’RSPP:

  1. Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure di sicurezza e salubrità dell’ambiente di lavoro;

  2. Elaborazione delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo delle misure adottate;

  3. Elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

  4. Proposta di programmi di formazione e informazione per i lavoratori.

Quindi un RSPP può individuare in una scuola dei fattori di rischio in condizione di regime statico, ma non può prendersi la stessa responsabilità in situazioni eccezionali come in una valutazione di agibilità in emergenza post-sismica.

Aldo Domenico Ficara

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