A seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, verificatisi nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo l’Inps, con la circolare n. 85 del 15 giugno 2012, aveva dato istruzioni contabili in relazione alle sospensioni contributive disposte fino al 30 settembre 2012 dall’art. 8, comma 1, punto 1) del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 per i soggetti iscritti alle diverse Gestioni ed operanti alla data del 20 maggio 2012 nei Comuni colpiti dagli eventi sismici.
In merito all’applicabilità di tale sospensione temporanea dei termini ai datori di lavoro iscritti alla Gestione ex INPDAP, lo stesso Istituto, con messaggio n. 10726 del 26 giugno 2012, ha precisato che le Amministrazioni Pubbliche sono escluse dal beneficio.
Per le P.A. restano dunque vigenti i termini relativi agli adempimenti dichiarativi ed ai versamenti connessi alla contribuzione previdenziale e assistenziale. Il beneficio della sospensione contributiva è, invece, applicabile ai datori di lavoro con natura giuridica privata iscritti alla stessa Gestione ex Inpdap.
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