La sentenza sui giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 2 e 7, del decreto-legge del 3 luglio 2001, n. 255 (Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2001/2002), successivamente convertito in legge 20 agosto 2001 n. 333, promossi dal Tribunale amministrativo regionale dell’Emilia-Romagna, sede di Bologna, che riteneva il decreto-legge incostituzionale, ha portato la Corte Costituzionale a respingere le istanze a dichiarare "non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1 del citato decreto-legge".
In sostanza l’accorpamento dei docenti di terza e quarta fascia nell’attuale unica terza fascia non è discriminante.
Per visionare la sentenza 168/2004 del’11 giugno 2004, consulta "Ulteriori approfondimenti".
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