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Terza fascia ATA, assistente amministrativo: valutazione titoli e servizio

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Con decreto n. 50 del 3 marzo 2021 il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ha reso operativa la possibilità di presentare le domande per le graduatorie di terza fascia per i profili del personale ATA dal 22 marzo al 22 aprile.

Nell’allegato A della ordinanza sono indicati, per i diversi profili, i punteggi che saranno attribuiti sia ai titoli culturali sia al servizio prestato.

Ci occupiamo ora del profilo di Assistente Amministrativo.

Titoli culturali

Per quanto riguarda i titoli culturali occorrenti per accedere al profilo di Assistente Amministrativo, l’art. 2 c. 5 individua il diploma di maturità, il cui punteggio, così come indicato nella tabella A/1, è attribuito in relazione al voto conseguito in detto diploma con la seguente precisazione: qualsiasi tipologia di valutazione deve essere rapportata a 10.

Se invece la valutazione dovesse essere espressa con giudizi, il punteggio attribuito sarà:

  • punti 6 con il giudizio di sufficiente;
  • punti 7 con il giudizio di buono;
  • punti 8 con il giudizio di distinto;
  • punti 9 con il giudizio di ottimo.

Altri titoli previsti e valutabili sono:

  • Laurea punti 2
  • Attestato di qualifica professionale punti 1,50
  • Attestato di addestramento professionale per la dattilografia o attestato di addestramento professionale per i servizi meccanografici istituiti dallo Stato o da altri enti pubblici punti 1,00.
  • Idoneità in concorsi pubblici per esami o prova pratica per posti di ruolo nelle carriere di concetto ed esecutive, o corrispondenti, bandito dallo Stato o da enti pubblici territoriali punti 1,00.
  • Viene valutato un solo titolo attestante la certificazione informatica e digitale,

la cui valutazione è in relazione al livello di specializzazione: da un minimo di 0,50 a un massimo di 0,60.

La playlist con tutte le guide

Servizi valutabili

I servizi valutabili sono invece:

  • Servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo in qualsiasi istituzione scolastica statale comprese le scuole italiane all’estero e le istituzioni convittuali: punti 6 per ogni anno, per frazione di servizio superiore a 15 giorni punti 0,50.  
  • Per lo stesso tipo di servizio prestato nelle scuole dell’infanzia non statali, autorizzate; nelle scuole primarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie; nelle scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute convenzionate: il punteggio è ridotto alla metà.

Altri tipi di servizio:

  • Altro servizio prestato in una qualsiasi delle scuole elencate nel punto precedente ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. e il servizio prestato con rapporto di lavoro costituito con enti locali e servizio prestato come modello vivente per ogni anno: punti 1,20;

per frazione di servizio superiore a 15 giorni punti 0,50

Nel caso che il medesimo servizio sia stato prestato nelle scuole non statali il punteggio è ridotto alla metà.

N.B. in merito al servizio prestato nelle scuole non statali va detto che i giudici del TAR del Lazio ritengono che la valutazione dimezzata del servizio sia un’ingiusta discriminazione.

  • Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici, per ogni anno punti 0,60 per frazione di servizio superiore a 15 giorni punti 0,05.