Arriva una FAQ di chiarimento dal Ministero dell’Istruzione e del Merito riguardo la compilazione della domanda di terza fascia Ata. C’è differenza nel dichiarare i periodi di interruzione della retribuzione e i periodi di assenza dal servizio senza ricevere la retribuzione. Si tratta della FAQ 29 sul sito del MIM.
Sulla piattaforma creata per l’aggiornamento delle graduatorie di Istituto per la terza fascia ATA sono pubblicate numerose FAQ sulla compilazione della domanda. Tra le numerose FAQ per compilare questa domanda, che al momento sono 3, c’è quella 29 riferita ai periodi di interruzione della retribuzione. La FAQ n.29 specifica: “Che differenza c’è tra periodi di interruzione della retribuzione e periodi di assenza non retribuita?“. La risposta a tale domanda è la seguente: “I periodi di interruzione della retribuzione si hanno nei casi in cui vi sia la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione (ad esempio nelle ipotesi di cui agli artt. 12, 14 e 15 del CCNL 19 aprile 2018).
I periodi di assenza non retribuita ricomprendono invece tutte le altre ipotesi di assenza non retribuita, senza che vi sia un provvedimento di sospensione dal servizio ( ad. es. assenze ingiustificate, permessi non retribuiti, multa ecc…)“.
Ricordiamo che gli artt.12, 14 e 15 del CCNL scuola 2016-2018 sono le norme che regolano espressamente le sanzioni disciplinari del per personale ATA con sospensione del servizio e privazione della retribuzione.
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