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Terza fascia ATA, differenza tra periodi di interruzione della retribuzione e assenza non retribuita

Con riferimento all’inserimento dei servizi prestati nella compilazione della domanda per le graduatorie di terza fascia del personale ATA, il MI ha pubblicato due FAQ che riguardano i periodi di interruzione delle retribuzione e quelli di assenza non retribuita.

Nel servizio da me prestato sono presenti periodi di interruzione della retribuzione o assenza. In che modo devo comunicare i predetti periodi?

Il periodo di servizio deve essere importato come proposto dal sistema o inserito se trattasi di sevizio diverso da quello prestato nelle scuole statali. All’interno di esso possono esistere uno o più periodi di interruzione della retribuzione e/o assenza e ciascuno di questi deve essere indicato negli appositi campi presenti nei due box in fondo alla schermata di inserimento del servizio. Il sistema, nella successiva fase di calcolo del punteggio, decurterà automaticamente i giorni di interruzione/assenza compresi nel servizio prestato.

La playlist con tutte le guide

Che differenza c’è fra periodi di interruzione della retribuzione e periodi di assenza non retribuita?

I periodi di interruzione della retribuzione si hanno nei casi in cui vi sia la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione (ad esempio nelle ipotesi di cui agli artt. 12, 14 e 15 del CCNL 19 aprile 2018).
I periodi di assenza non retribuita ricomprendono invece tutte le altre ipotesi di assenza non retribuita, senza che vi sia un provvedimento di sospensione dal servizio (ad es. assenze ingiustificate, permessi non retribuiti, multa, scioperi ecc…).

Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione

Riepiloghiamo quali sono le sospensioni dal servizio senza retribuzione:

  • Art. 12 CCNL 2018 – sanzioni disciplinari quali: sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni; sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi; sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni, ai sensi dell’art. 55-bis, comma 7, del d. lgs. n. 165/2001; sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell’art. 55-sexies, comma 1; sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell’art. 55-sexies, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001.
  • Art. 14 CCNL 2018 – sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare
  • Art. 15 CCNL 2018 – sospensione cautelare in caso di procedimento penale.

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Lara La Gatta

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