Personale

Terza fascia Ata, ecco alcune risposte alle domande dei nostri lettori

Sono veramente tante le domande che arrivano in redazione sul prossimo aggiornamento delle graduatorie di terza fascia del personale Ata. In questo articolo rispondiamo ad alcune domande fatte dai nostri lettori.

Trasferimento di provincia terza fascia ATA

DOMANDA

Per il triennio 2017-2020 ho fatto domanda di inserimento per le Graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia del personale ATA nelle scuole della provincia di Torino. Con il rinnovo delle suddette graduatorie per il triennio 2021-2024, posso cambiare provincia?

RISPOSTA

Rispondiamo dicendo che in ogni caso si può fare domanda per 30 istituzioni scolastiche di una provincia differente da quella scelta in precedenza. Per chi non è inserito in elenchi provinciali o graduatorie permanenti o ad esaurimento, potrà, sia se chiede la conferma oppure l’aggiornamento dei titoli, cambiare provincia di destinazione scegliendo le 30 istituzioni scolastiche di altra provincia rispetto quella scelta nel triennio 2017-2020.

Se invece oltre ad essere inserito nelle graduatorie di circolo o istituto della terza fascia Ata, l’aspirante è anche inserito nell’elenco provinciale ad esaurimento o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico per le supplenze annuali per il medesimo e/o altro profilo professionale, contestualmente al trasferimento di provincia per le 30 istituzioni scolastiche da scegliere, deve dichiarare di aver presentato domanda di depennamento per tutti i profili professionali per i quali risulti inserito nelle citate graduatorie.

DOMANDA

In caso di conferma dei titoli per le graduatorie di circolo e istituto terza fascia Ata cosa si dovrà dichiarare nella domanda?

RISPOSTA

Si dovrà dichiarare di essere inserito a pieno titolo nelle graduatorie di circolo e di istituto vigenti per il triennio scolastico precedente, per il/i medesimo/i profilo/i professionale/i richiesto/i;

di mantenere per il triennio 2021/23, per tutti i profili cui ha titolo, la valutazione già maturata per l’inclusione nelle graduatorie del triennio precedente, anche in caso di modifica della provincia o istituzione scolastica che ha valutato la domanda;

di essere consapevole che la richiesta di nuovi profili e/o valutazioni diverse da quella avuta a suo tempo comporta la necessità di compilare una nuova domanda di inserimento.

Lucio Ficara

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