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Terza fascia Ata, ecco cosa si deve dichiarare nella domanda di istanze OnLine [VIDEO]

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Il DM sull’aggiornamento delle graduatorie di terza fascia Ata è ormai in dirittura d’arrivo, le domande, così come disposto dal Ministero dell’Istruzione, dovrebbero essere presentate dal 22 marzo al 22 aprile 2021. Bisogna segnalare, tuttavia, il fatto che i sindacati stanno chiedendo uno slittamento di questa procedura, alla fase successiva a quella della mobilità. Per tale motivo la pubblicazione del DM aggiornamento terza fascia Ata non è una certezza assoluta.

Conseguenze penali per le dichiarazioni mendaci

Tutte le dichiarazioni inserite attraverso le apposite procedure informatizzate sono rese dall’aspirante sotto propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Vigono al riguardo le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del richiamato provvedimento normativo.

L’aspirante è pertanto consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci e del fatto che le condotte di formazione di atti falsi, utilizzo degli stessi nei casi previsti dal richiamato DPR o esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Cosa si dichiara nella domanda

È ammessa esclusivamente la dichiarazione di requisiti, qualità e titoli di cui l’aspirante sia in possesso entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda.

Nell’istanza di partecipazione, l’aspirante dichiara:

a. il possesso dei requisiti generali e l’assenza delle condizioni ostative in riferimento ai requisiti generali di ammissione;

b. di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del profilo cui si aspira;

c. le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e/o all’estero. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, a pena di esclusione dalla procedura;

d. l’indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il recapito di posta elettronica ordinaria o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative alla procedura, nonchè, facoltativamente, il numero telefonico. L’aspirante si impegna a far conoscere tempestivamente, tramite il sistema telematico, ogni eventuale variazione dei dati sopra richiamati;

e. i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro il termine di presentazione della domanda, con l’esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo;

f. i titoli valutabili riferibili alle tabelle allegate al decreto di aggiornamento;

g. il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

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