Terza fascia ATA, i sindacati e gli articolo 59

Il rinnovo delle graduatorie di terza fascia ATA pare dovere avvenire a fine agosto o inizio settembre, visto le diverse scadenze che incombono sulle segreterie scolastiche e sugli uffici scolastici.

Il personale ATA di terza fascia è ormai importante per l’avvio dell’anno scolastico quanto quello di prima e seconda fascia, considerato che ci sono Istituzioni Scolastiche che devono ricorrere loro per gli incarichi annuali o fino al termine delle attività didattiche.

I sindacati hanno ben presente il problema e con una nota hanno chiesto al MIUR , nella persona della D.essa MARIA MADDALENA NOVELLI,di assegnare le supplenze del prossimo anno scolastico scorrendo le graduatorie vigenti e con contratti con data di termine certa senza ricorrere all’istituto giuridico della NOMINA FINO ALL’AVENTE DIRITTO.

Chiedo ai sindacati:

–        che cosa vuol dire contratto con data di termine certa?

–        volete contratti di supplenze brevi con data certa o contratti al 30 giugno?

–        tra  i lavoratori ,i cui interessi giustamente difendete, ci sono anche gli “art. 59”?

 

 Sapete bene , amici del Sindacato, che ci sono dipendenti che attendono da anni di poter valorizzare i loro titoli di studio  e   godere del diritto contrattuale della PROGRESSIONE PROFESSIONALE VERTICALE attraverso il concorso riservato ( che non è indetto da anni) o attraverso l’art. 59 del CCNL -COMPARTO SCUOLA che consente ai Collaboratori Scolastici con titoli di accedere agli incarichi annuali o al 30 giugno di Assistente Amministrativo. Quest’ultima è una strada più lunga , ma permette di accumulare esperienza e punteggio per l’inserimento in prima fascia ed eventuale successiva immissione in ruolo come A. A.

Non ignorate, amici del Sindacato che il termine ad un contratto prima del 30 giugno individua una supplenza breve e temporanea, che il Collaboratore Scolastico non può accettare , a meno che non decida di dimettersi come C.S.

Mi  risponderete che anche la nomina fino all’avente diritto si inquadra come supplenza breve; certo che è così! E’ anche vero ,però, che questa forma contrattuale ha permesso nei trienni precedenti la deroga  all’obbligo per il C.S. di dimettersi ,per accettare la supplenza breve.( Vedi note MIUR 1655 del 20-09-2005, 13561 del 28-8-2008, 18543 del 13-11-2008 e infine la nota n. 8921 del 8-09-2014).

Non abbandonerete sicuramente, amici del Sindacato, anche i lavoratori “art. 59” e saprete lottare , per evitare che questa categoria di lavoratori si veda privata del diritto contrattuale ( e costituzionale) di progredire professionalmente e di poter dare un più qualificato contributo all’amministrazione, in cui già lavorano da anni in altro profilo professionale.

Mi permetterei, pertanto, di chiedere alla D.essa MARIA MADDALENA NOVELLI di tener conto anche di questo aspetto nell’avvio del nuovo anno scolastico, proprio come già è stato riconosciuto e fatto negli anni passati.

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